Come diventare Agente o Mediatore

CHI E’ L’AGENTE IN ATTIVITA’ FINANZIARIA?

E’ Agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli stessi possono svolgere esclusivamente l’attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla medesima (cfr. art. 128-quater, comma 1, del TUB).

Gli Agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l’intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all’Agente, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati (cfr. art. 128-quater, comma 4, del TUB).

Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall’Agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

I contratti che possono essere oggetto di conclusione e promozione da parte dell’Agente sono quelli relativi alla attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma per la cui individuazione si rimanda all’art. 3 del D.M. 17/2/2009, n. 29.

La Circolare n. 3/12 OAM indica i “prodotti” e “servizi” per i quali gli Agenti in attività finanziaria possono ricevere il mandato da parte degli intermediari bancari e finanziari indicati dal primo comma dell’art. 128-quater del TUB.

Per esercitare nei confronti del pubblico la professione di Agente in attività finanziaria è necessario ottenere l’iscrizione in un apposito Elenco tenuto dall’OAM, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge.

ATTIVITA’ COMPATIBILI

Sono compatibili, e dunque esercitabili da parte di un Agente in attività finanziaria, le attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermo restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, albo o registro (cfr. art. 17, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 141/2010).

DEROGHE

Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria (cfr. art. 12 del D.Lgs. n. 141/2010):

  • la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;
  • la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;
  • la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l’accesso al credito delle imprese associate;
  • non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell’albo (art. 31 del D.Lgs. n. 58/1998) effettuate per conto del medesimo soggetto abilitato che ha conferito loro l’incarico di promotore finanziario, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari;
  • non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (art. 109, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2005), su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB.

Per l’esercizio dell’attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non è necessaria l’iscrizione nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.

I soggetti che svolgono esclusivamente la prestazione dei servizi di pagamento devono iscriversi nella sezione speciale dell’elenco.

 

CHI E’ L’AGENTE NEI SERVIZI DI PAGAMENTO?

E’ agente nei servizi di pagamento il soggetto iscritto nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria che promuove e conclude contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari.
I contratti che possono essere oggetto di conclusione e promozione da parte dell’agente sono quelli relativi alla prestazione di servizi di pagamento come definiti agli artt. 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
Gli agenti nei servizi di pagamento possono svolgere la propria attività anche su mandato di più intermediari.
L’intermediario mandante risponde solidalmente dei danni causati alla clientela dall’agente nell’esercizio della sua attività nonché dai relativi dipendenti anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. In caso di plurimandato ogni intermediario mandante è responsabile per i danni cagionati per le attività poste in essere per suo conto.
Per esercitare la professione di Agente in attività finanziaria nei servizi di pagamento è necessario ottenere l’iscrizione nell’apposita Sezione speciale dell’Elenco ex art. 128-quater, comma 2, del TUB, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge.

SVOLGIMENTO ALTRE ATTIVITA’

Gli agenti nei servizi di pagamento, oltre all’attività di agenzia, possono svolgere altre attività commerciali a condizione che sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile di queste rispetto all’operatività nel settore dei pagamenti.

Sono inoltre compatibili con l’attività, e dunque esercitabili da parte di un agente nei servizi di pagamento, le attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario fermo restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, albo o registro (cfr. art. 17, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 141/2010).
Diversamente, non possono essere svolte in ogni caso le attività di mediazione creditizia, l’attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e quella di consulenza finanziaria.
Agli agenti nei servizi di pagamento è preclusa ogni forma di operatività nella concessione di credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato.

DEROGHE

Per l’esercizio dell’attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non è necessaria l’iscrizione nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.

 

CHI E’ IL MEDIATORE CREDITIZIO?

È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB).

Gli stessi possono svolgere esclusivamente l’attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla stessa e quelle definite compatibili dalla normativa (cfr. artt. 128-sexies, comma 3, del TUB e 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141/2010).

I Mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza (cfr. art. 128-sexies, comma 4, del TUB).

Si ricorda, inoltre, come l’attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia, come tale soggetta a tutti i vincoli di legge.

Per esercitare nei confronti del pubblico l’attività di Mediazione creditizia è necessario ottenere l’iscrizione in un apposito Elenco tenuto dall’OAM, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge.

ATTIVITA’ COMPATIBILI

Sono compatibili, e dunque esercitabili da parte del Mediatore creditizio, l’attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e quella di consulenza finanziaria, fermo restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, albo o registro (cfr. art. 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141/2010).

DEROGHE

Non costituisce esercizio di mediazione creditizia (cfr. art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 141/2010):

  • la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;
  • la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;
  • la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l’accesso al credito delle imprese associate.

DIVIETI

Ai Mediatori è vietato concludere contratti ed effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.
I Mediatori possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell’intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest’ultimo (cfr. art. 13 del D.Lgs. n. 141/2010).

 

QUALI REQUISITI DEVE POSSEDERE UNA PERSONA FISICA PER ISCRIVERSI NELL’ELENCO DEGLI AGENTI E MEDIATORI CREDITIZI?

I requisiti richiesti per l’iscrizione delle persone fisiche sono:

· cittadinanza italiana o di uno stato UE o di uno stato diverso secondo le disposizioni dell’art. 2 D. Lgs. N. 286/1998;

· domicilio in Italia;

· possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell’art. 109 TUB;

· titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;

· frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria;

· superamento dell’apposita prova d’esame indetta dall’Organismo, volta ad accertare il possesso di un’adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche. Per tutte le info sull’esame potete accedere alla sezione “Come funziona l’Esame” del nostro sito cliccando qui.

· possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione.

E’ necessaria altresì la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato l’agente risponde a norma di legge.
PROVA VALUTATIVA O PROVA D’ESAME?

Se vuoi diventare COLLABORATORE di Mediatore creditizio o Agente in attività finanziaria, costituiti sotto forma società di capitali, devi superare la PROVA VALUTATIVA OAM.

Se invece vuoi diventare:
AGENTE in attività finanziaria (Persona Fisica) e quindi iscriverti negli Elenchi dell’OAM,
COLLABORATORE di Agente in attività finanziaria, quest’ultimo iscritto negli Elenchi OAM come persona fisica, ditta individuale o società di persone,
AMMINISTRATORE di Società di Agenzia in attività finanziaria o Mediazione creditizia,
devi superare la PROVA D’ESAME OAM.

Se hai già superato la Prova d’esame OAM sei esonerato dal superamento della Prova valutativa.

Cliccando qui trovi i corsi per preparare la PROVA VALUTATIVA OAM e la PROVA D’ESAME OAM.

 

FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

Gli agenti iscritti negli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia devono presentare all’Organismo una nuova domanda di iscrizione per continuare l’attività?

Sì. La domanda di iscrizione deve essere presentata entro lo specifico termine indicato dalla legge. I soggetti che non presentano domanda di iscrizione nei nuovi elenchi potranno continuare ad esercitare l’attività fino alla scadenza dei termini indicati dalle disposizioni transitorie del D.Lgs. 141/2010.

La legge prevede ipotesi di esonero dalla prova di esame?
Sì. Sono esonerati dalla prova d’esame i soggetti iscritti negli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, che abbiano effettivamente esercitato l’attività per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio, che abbiano maturato un’adeguata esperienza professionale e che presentino domanda di iscrizione nel nuovo elenco entro lo specifico termine indicato dalla legge.

Come verifica l’Organismo l’adeguatezza dell’esperienza professionale maturata dagli iscritti negli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia ai fini dell’esonero dalla prova di esame?
All’atto della presentazione della domanda di iscrizione, le persone fisiche dovranno autocertificare di avere percepito redditi per l’attività di agenzia o di mediazione su base annua non inferiori a € 5.000.

Le società dovranno autocertificare che i soggetti che hanno ricoperto funzioni di amministrazione o direzione nelle stesse hanno percepito compensi per tale attività su base annua non inferiore a € 5.000 OVVERO IN ALTERNATIVA che le società stesse abbiano percepito ricavi per l’attività di agenzia in misura non inferiore al medesimo importo (questa alternativa si impone per i casi in cui gli amministratori delle società abbiano rinunciato ai compensi o non li abbiano percepiti).

Quali requisiti deve possedere una società per essere iscritta nell’elenco degli agenti in attività finanziaria?
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la normativa richiede i seguenti requisiti:

· requisiti patrimoniali e di forma giuridica previsti dalla disciplina civilistica per le società;

· sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

· oggetto sociale con previsione dell’esercizio in via esclusiva dell’attività di agenzia in attività finanziaria; possono essere previste attività connesse o strumentali e quelle definite compatibili dalla normativa;

· possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;

· possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;

· possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione.

E’ necessaria la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato l’agente risponde a norma di legge.

Quali sono i requisiti di professionalità richiesti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo di una società di agenzia in attività finanziaria?
L’iscrizione di persone giuridiche è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità da parte dei propri esponenti aziendali:

a) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:

§ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

§ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare;

§ attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

§ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

b) il Presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l’esercizio dell’attività o delle funzioni indicate alla lettera a);

c) l’Amministratore unico, l’unico socio della società a responsabilità limitata, l’amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Ai fini dell’iscrizione le persone fisiche aventi funzioni di amministrazione e direzione, scelte secondo i criteri sopra descritti, devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

– titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;

– frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell‘agenzia in attività finanziaria;

– possesso di un’adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell’apposito esame, indetto dall’Organismo secondo le modalità da questo stabilite.

E’ necessario il superamento di un esame per essere iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria?
Sì. La normativa di settore subordina l’accesso all’elenco al superamento di una prova di esame organizzata dall’Organismo.

Chi è tenuto al superamento della prova d’esame?
La prova d’esame deve essere sostenuta sia dalle persone fisiche sia, in caso di società, da coloro che svolgono attività di amministrazione e direzione.

La persona fisica iscritta negli elenchi (agenti/mediatori) tenuti dalla Banca d’Italia è esonerata dalla prova d’esame prevista per l’iscrizione nel nuovo elenco degli agenti?
Sì, a condizione che il soggetto iscritto negli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, abbia effettivamente esercitato l’attività di agenzia o di mediazione per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio, percependo per tale attività compensi su base annua non inferiori a € 5.000, e presenti l’istanza di iscrizione entro lo specifico termine indicato dalla legge.

Il triennio di effettivo esercizio dell’attività può essere computato prendendo in considerazione più periodi di tempo durante i quali sia stata svolta sia l’attività di agenzia che quella di mediazione?
Sì, purché i periodi di tempo considerati non si sovrappongano cronologicamente.

Che cosa si deve fare per partecipare alla prova di esame necessaria all’iscrizione nell’elenco?
Occorre:

– versare il contributo previsto dall’Organismo (contributo indicato nel Bando d’esame pubblicato dall’OAM);

– dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC);

– registrarsi nell’apposita sezione di questo sito secondo le modalità indicate nel manuale operativo;

– accedere nell’area privata del sito, prenotare la sessione prescelta nella pagina “Servizi-Prenotazione Prova di Esame” e verificare che per la sessione prenotata sia attivo il simbolo di un cerchio verde con un flag (a conferma della prenotazione stessa);

– presentare alla prova di esame un documento di identità e la quietanza comprovante l’avvenuto versamento del contributo.

Il versamento effettuato ai fini della partecipazione alla prova di esame è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova venga annullata per motivi imputabili all’Organismo.

Quali requisiti sono richiesti per l’iscrizione di ditte individuali?
La normativa prevede che possono essere iscritte nell’elenco soltanto le persone fisiche e le società. Pertanto le imprese individuali possono esercitare l’attività di agenzia utilizzando l’iscrizione personale del titolare.

Quali requisiti sono richiesti per l’iscrizione di un’impresa familiare?
La normativa prevede che possono essere iscritte nell’elenco soltanto le persone fisiche e le società. Pertanto, le imprese familiari possono esercitare l’attività di agenzia utilizzando l’iscrizione personale del titolare e di tutti gli altri partecipanti che intendano svolgere l’attività di agenzia. Ove l’impresa, per lo svolgimento dell’attività di agenzia, si avvalga di collaboratori esterni è richiesta l’iscrizione anche di questi ultimi.

Ci sono vincoli particolari da osservare per la denominazione dell’impresa individuale o della società di agenzia in attività finanziaria?
Nella denominazione o ragione sociale non devono comparire le parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio”, “finanziaria” ovvero altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria o finanziaria: esse infatti sono riservate rispettivamente alle banche e agli intermediari finanziari.

Le parole “credito” e “finanziaria” o locuzioni derivate possono tuttavia essere utilizzate se nella denominazione o ragione sociale è prevista anche l’indicazione “agenzia in attività finanziaria”, che qualifica esattamente l’attività svolta dal soggetto.

Cosa deve prevedere l’oggetto sociale di una società che intende svolgere l’attività di agenzia in attività finanziaria?
L’oggetto sociale deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività di agenzia in attività finanziaria; possono essere previste anche le attività connesse o strumentali e quelle indicate come compatibili dalla normativa.

Cosa deve fare l’agente in attività finanziaria iscritto nell’elenco tenuto dalla Banca d’Italia, in possesso di mandati da più intermediari ?
In base alle nuove disposizioni, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere l’attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Le norme prevedono comunque che, in determinati casi, l’agente possa assumere due ulteriori mandati (cfr. art.128- quater, comma 4, TUB)

Tale limitazione non si applica agli agenti nei servizi di pagamento.

L’agente in attività finanziaria può mantenere i mandati in essere fino alla scadenza dello specifico termine indicato dalla legge ovvero, se presenta domanda di iscrizione nel nuovo elenco, fino all’accoglimento o al rigetto dell’istanza. Scaduti tali termini il soggetto deve dismettere gli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti dalle nuove norme.

Che cosa deve fare una persona fisica per iscriversi nell’elenco degli agenti in attività finanziaria?
Una persona fisica deve:

– dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC);

– registrarsi nell’apposita sezione di questo sito secondo le modalità indicate nel manuale operativo;

– prenotare, previo versamento del contributo, e sostenere con esito positivo la prova di esame;

– dotarsi della firma digitale;

– versare il contributo previsto per l’iscrizione (Circolare n. 2/12);

– compilare il modulo elettronico previsto per gli agenti in attività finanziaria indicando i dati anagrafici, le altre informazioni e fornendo le attestazioni richieste;

– sottoscrivere l’istanza con firma digitale ed inviarla utilizzando l’apposita funzione;

– attendere sulla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) le comunicazioni dell’Organismo.

Lo stato del procedimento potrà essere verificato direttamente su questo sito accedendo alla propria area privata.

Che cosa deve fare una società per iscriversi nell’elenco degli agenti in attività finanziaria?
La società in possesso dei requisiti previsti deve:

· dotarsi della casella di posta elettronica certificata (PEC) e della firma digitale;

· versare il contributo previsto per l’iscrizione (Circolare n. 2/12);

· registrarsi nell’apposita sezione di questo sito secondo le modalità indicate nel manuale operativo;

· compilare il modulo elettronico previsto per gli agenti in attività finanziaria indicando i dati anagrafici, le altre informazioni e fornendo le attestazioni richieste;

· sottoscrivere con firma digitale, nella persona del legale rappresentante, l’istanza di iscrizione ed inviarla utilizzando l’apposita funzione;

· attendere sulla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) le comunicazioni dell’Organismo.

Lo stato del procedimento potrà essere verificato direttamente accedendo alla propria area privata.

Che cosa deve fare un soggetto iscritto negli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia per iscriversi nel nuovo elenco degli agenti in attività finanziaria?
Il soggetto che ha effettivamente esercitato l’attività per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio ed è in possesso dei requisiti richiesti deve presentare la domanda di iscrizione entro lo specifico termine indicato dalla legge, utilizzando il modulo elettronico predisposto per le persone fisiche o società iscritte nel vecchio ordinamento.

In particolare, deve:

· dotarsi della casella di posta elettronica certificata (PEC) e della firma digitale;

· registrarsi nell’apposita sezione di questo sito secondo le modalità indicate nel manuale operativo

· versare il contributo previsto per l’iscrizione (Circolare n. 2/12);

· compilare il modulo elettronico previsto per gli agenti in attività finanziaria del vecchio ordinamento indicando i dati anagrafici, le altre informazioni e fornendo le attestazioni richieste;

· sottoscrivere con firma digitale l’istanza di iscrizione ed inviarla utilizzando l’apposita funzione. In caso di società l’istanza deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

· attendere sulla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) le comunicazioni dell’Organismo.

Lo stato del procedimento potrà essere verificato direttamente su questo sito accedendo alla propria area privata.

I soggetti iscritti che non hanno effettivamente esercitato l’attività per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio dovranno presentare una nuova domanda di iscrizione nell’elenco, attestando il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ivi compreso il superamento dell’apposito esame.

Le domande di iscrizione possono essere presentate in formato cartaceo?
No, le domande di iscrizione devono essere presentate esclusivamente per via telematica. Le istanze avanzate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

La casella di posta elettronica e la firma digitale richieste per l’interlocuzione telematica con l’Organismo possono essere di qualsiasi tipologia?
Sì, l’utente è libero di utilizzare il provider e i prodotti che ritiene più appropriati. Non è necessario, tra l’altro, che la casella di posta elettronica e la firma digitale vengano acquisite dallo stesso fornitore.

Per agevolare la propria utenza l’Organismo ha stipulato una convenzione con la società Aruba per la fornitura ai propri utenti – a condizioni agevolate – di caselle di posta elettronica certificata (PEC), dispositivi di firma digitale e della relativa assistenza.

L’utilizzo di dispositivi diversi da quelli convenzionati non è coperto da alcuna garanzia e supporto

E’ necessario il pagamento di un contributo per l’iscrizione?
Sì, è previsto un contributo per l’iscrizione. E’ altresì richiesto il versamento di un contributo per la partecipazione alla prova d’esame (indicato nel Bando d’esame pubblicato dall’OAM).

E’ necessario il pagamento di un contributo per il mantenimento dell’iscrizione?
Sì, il rinnovo dell’iscrizione è previsto annualmente previo versamento di un contributo (Circolare n. 2/12).

Qual è il termine di pagamento per il rinnovo dell’iscrizione?
Il termine tassativo per il pagamento del contributo è definito annualmente dal Comitato di Gestione e pubblicato sul sito dell’OAM (Circolare n. 2/12).

Cosa accade se non si rispetta il termine di pagamento per il rinnovo dell’iscrizione?
L’accertato mancato pagamento del contributo determina l’emanazione di provvedimenti di rigore previsti dall’art. 128 duo-decies del TUB. Per tale inosservanza l’Organismo può applicare nei confronti degli iscritti il richiamo scritto, la sospensione e la cancellazione dall’elenco.

In caso di rigetto della domanda di iscrizione si ha diritto al rimborso del contributo versato per l’iscrizione?
No, in quanto il contributo versato è destinato alla copertura delle spese sostenute dall’Organismo per l’istruttoria del procedimento di iscrizione.

Quali modalità deve seguire l’agente per cancellarsi dall’Elenco?
Il soggetto iscritto deve presentare apposita domanda di cancellazione, utilizzando il modulo elettronico disponibile nell’area privata di questo sito. Il procedimento, fatte salve le ipotesi di sospensione o interruzione, si conclude entro 120 giorni dalla data di avvio.

L’attività di agenzia in attività finanziaria deve essere svolta in via esclusiva?
Sì, l’attività di agenzia in attività finanziaria deve essere svolta in via esclusiva; possono essere esercitate attività strumentali e connesse alla stessa e quelle definite compatibili dalla normativa.

Un agente in attività finanziaria regolarmente iscritto può svolgere l’attività di agenzia per conto di banche o di Poste Italiane?
Sì, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.

L’agente in attività finanziaria può ricevere più mandati?
In base alle nuove disposizioni, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere l’attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Le norme prevedono comunque che, in determinati casi, l’agente possa assumere due ulteriori mandati (cfr. art.128- quater, comma 4, TUB)

Tale limitazione non si applica agli agenti nei servizi di pagamento.

La permanenza nell’elenco degli agenti in attività finanziaria a quali condizioni è subordinata?
La permanenza nell’elenco è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione, all’esercizio effettivo dell’attività, all’aggiornamento professionale e alla corresponsione dei contributi fissati dall’Organismo.

Quali obblighi deve osservare un soggetto iscritto nell’elenco degli agenti in attività finanziaria?
I soggetti iscritti sono tenuti all’osservanza dei seguenti obblighi:

Ø rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell’attività;

Ø mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione;

Ø esercizio effettivo dell’attività;

Ø comunicazione, entro 10 giorni, di ogni variazione intervenuta nei dati comunicati all’atto dell’iscrizione;

Ø adeguamento, in caso di aumento dei volumi di attività, dei massimali della polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nello svolgimento dell’attività in conformità alle disposizioni dell’Organismo;

Ø aggiornamento professionale mediante frequenza di corsi di formazione, conformi agli standard stabiliti dall’Organismo e di durata non inferiore a 60 ore nel biennio. In caso di società l’aggiornamento professionale deve essere curato anche per gli esponenti aziendali;

Ø comunicazione, su richiesta dell’Organismo, di dati e notizie, e trasmissione di atti e documenti secondo i termini e le modalità stabilite dallo stesso, nonché accoglimento di eventuali ispezioni disposte dall’Organismo nell’espletamento dei propri poteri di controllo;

Ø corresponsione dei contributi annuali previsti dall’Organismo (Circolare n. 2/12);

Ø utilizzo di dipendenti e collaboratori iscritti nell’elenco;

Ø rispetto delle norme poste a garanzia della correttezza e della trasparenza dei rapporti con la clientela;

Ø rispetto della normativa antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007);

Ø in caso di utilizzo di dipendenti e collaboratori obbligo, per l’agente persona fisica ovvero costituito in forma di società di persone, di utilizzare soggetti iscritti in elenco.

L’agente in attività finanziaria risponde in solido dei danni causati dall’attività dei dipendenti e dei collaboratori di cui si avvale anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

L’agente in attività finanziaria oltre a promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, può prestare anche servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica?
Sì.

Cosa succede se un soggetto iscritto nell’elenco tenuto dalla Banca d’Italia presenta domanda di iscrizione decorso il termine previsto dalla legge?
Tutti i soggetti che non abbiano presentato domanda di iscrizione nel nuovo elenco nel termine indicato dalla legge non possono più svolgere l’attività finanziaria esercitata.

L’attività stessa potrà essere ripresa soltanto dalla data di accoglimento da parte dell’Organismo di una nuova istanza di iscrizione.

E’ compatibile l’attività di agenzia in attività finanziaria con quella di mediazione creditizia?
No.

Quali incompatibilità sussistono per i dipendenti, gli agenti o collaboratori di banche e intermediari finanziari?
I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche e intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia ovvero, anche informalmente, attività di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività.

Quali obblighi ha un agente in attività finanziaria riguardo ai dipendenti e collaboratori di cui si avvale per il contatto con il pubblico?
L’agente in attività finanziaria (persona fisica o società):

Ø cura la selezione dei dipendenti e collaboratori attraverso il superamento di una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo e cura il loro aggiornamento professionale;

Ø verifica, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei dipendenti e collaboratori;

Ø trasmette all’Organismo l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori;

Ø è responsabile in solido dei danni causati dall’attività svolta dai dei dipendenti e collaboratori, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

Gli agenti – persone fisiche o le società di agenzia costituiti sotto forma di società di persone possono avvalersi esclusivamente di dipendenti o collaboratori personalmente iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria.

Quali requisiti devono possedere i dipendenti e i collaboratori di cui si avvalgono gli agenti in attività finanziaria per il contatto con il pubblico?
I dipendenti e collaboratori di società di agenzia in attività finanziaria, costituite in forma di società di capitale, che entrano in contatto con il pubblico, devono possedere:

· i requisiti di onorabilità;

· un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;

· la frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria.

Tali soggetti devono inoltre essere selezionati mediante una prova valutativa, i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo, e sono altresì tenuti all’aggiornamento professionale.

I dipendenti e collaboratori di agenti – persone fisiche o costituiti in forma di SOCIETA’ di persone che entrano in contatto con il pubblico, devono essere personalmente iscritti nell’elenco degli agenti e, pertanto, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra elencati, devono superare l’apposita prova d’esame prevista dalla legge.

I collaboratori possono svolgere la loro attività in favore di più soggetti?
No, i collaboratori di agenti in attività finanziaria non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti.

Che effetto produce, ai fini dell’iscrizione, la mancanza di uno o più requisiti?
La mancanza anche di un solo requisito richiesto per l’iscrizione determina il rigetto dell’istanza.

L’Organismo comunica tempestivamente agli istanti i motivi del rigetto.

L’agente, persona fisica o società, ha obblighi di comunicazione nei confronti dell’Organismo?
Sì, ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione, compreso il venir meno dei requisiti di onorabilità, va segnalato entro 10 giorni all’Organismo, avvalendosi dell’apposita funzione “Segnalazione variazione dei dati” disponibile nell’area privata di questo sito.

La polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività può prevedere clausole che escludano la copertura assicurativa a favore dei terzi danneggiati?
La polizza può ad esempio contenere clausole che prevedano una franchigia oppure il venir meno della copertura assicurativa in caso di dolo del dipendente/collaboratore o in caso di mancata regolazione del premio secondo le previsioni del contratto di assicurazione?
Per poter esercitare l’attività di agente o mediatore il D.Lgs. n. 141/10 richiede obbligatoriamente la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato l’agente o il mediatore risponde a norma di legge: ne consegue che non può ritenersi conforme agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 141/10 qualsiasi polizza che preveda cause di esclusione della copertura assicurativa per motivi diversi da quelli previsti dalla legge (ad esempio il dolo dell’assicurato, ma non dei suoi dipendenti/collaboratori) o che infici l’operatività della copertura assicurativa (come ad esempio le clausole di sospensione della garanzia per mancata comunicazione di dati o mancato pagamento del premio di regolazione oppure l’introduzione di franchigie opponibili ai terzi danneggiati).

Ai fini dell’esenzione dall’esame e dalla prova valutativa rileva anche l’attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti per conto di banche o di intermediari finanziari svolta nel quinquennio precedente la richiesta di iscrizione nei nuovi elenchi degli agenti o dei mediatori creditizi?
Sì, l’attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti (svolta ai sensi dell’art. 17 della “Legge sul Risparmio”, n. 262/05) è del tutto equiparata a qualsiasi altra attività di mediazione creditizia ai fini dell’esonero dall’esame e dalla prova valutativa. L’esenzione è ovviamente condizionata all’effettiva iscrizione nell’albo dei mediatori creditizi per almeno tre anni nel quinquennio precedente la richiesta di iscrizione ed al raggiungimento delle soglie di reddito/fatturato previste dalla circolare n. 4/12 dell’OAM.

La collaborazione tra un Agente persona fisica (collaboratore) e un altro Agente persona fisica (con mandato ricevuto dall’intermediario) è considerata esercizio effettivo dell’attività ai fini della permanenza nell’elenco da parte dell’Agente (collaboratore) che non ha il rapporto diretto con l’intermediario?
Si, entrambi esercitano effettivamente l’attività, requisito necessario per la permanenza nell’elenco.

Un Agente persona fisica iscritto con mandato ricevuto da parte di un intermediario finanziario può essere collaboratore di un altro Agente iscritto con mandato di un diverso intermediario finanziario?
Non per lo stesso prodotto, in quanto in tal modo si violerebbe il vincolo di monomandato

A differenza delle persone giuridiche, per le quali è richiesto che i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo abbiamo maturato un’esperienza di almeno un triennio nell’esercizio di determinate attività, sembrerebbe che le persone fisiche possano iscriversi al nuovo elenco degli Agenti anche in assenza di tale esperienza, purché in possesso degli altri requisiti di professionalità (titolo di studio, corso di formazione professionale, superamento prova d’esame). E’ corretta questa interpretazione?
Si. Per gli Agenti persona fisica i requisiti di professionalità sono quelli previsti dall’art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 141/10 (titolo di studio, corso, esame). L’esperienza professionale è prevista, in via aggiuntiva rispetto ai requisiti appena ricordati, per i soli amministratori, direttori e sindaci delle Società che chiedono l’iscrizione.

I collaboratori o anche i dipendenti di agenti persone fisiche che per obbligo di legge o per scelta si iscrivono all’elenco degli agenti, devono stipulare la polizza assicurativa anche se l’agenzia di cui sono collaboratori ha già stipulato una polizza che copre il rischio relativo al loro operato?
SI. Per poter operare gli agenti devono stipulare la loro polizza individuale indipendentemente da quella stipulata dall’agenzia di cui sono dipendenti/collaboratori. Nel caso in cui i soggetti citati intendano assolvere a tale obbligo mediante adesione alla polizza già stipulata dall’agente per conto del quale operano, è comunque necessario che venga riservato a ciascun soggetto aderente (dipendente o collaboratore) un massimale individuale conforme alle previsioni della Circolare n. 1/12 dell’OAM. Infatti, l’art. 16 del D.lgs. n.141/2010 prevede espressamente che per le coperture cumulative i massimali siano riferiti a ciascun soggetto iscritto

Se un collaboratore/dipendente di un’agenzia costituita in forma di società di capitali si iscrive al nuovo elenco degli agenti come persona fisica, deve essere comunque segnalato all’OAM come collaboratore/dipendente dall’agenzia e deve pagare la quota sia come agente iscritto (persona fisica) sia come collaboratore/dipendente?
Il collaboratore/dipendente deve essere segnalato come tale dall’agenzia costituita in forma di società di capitali, con la quale ha instaurato il rapporto di lavoro, anche nel caso in cui lo stesso sia iscritto come agente persona fisica. In tal caso dovranno essere pagate sia la quota prevista per i collaboratori/dipendenti sia la quota d’iscrizione prevista per gli agenti persone fisiche.

La polizza assicurativa deve essere stipulata, oltre che dalla società agente o mediatrice, anche dai singoli esponenti aziendali?

NO. La polizza deve essere stipulata dall’iscritto (cioè la società).

Il requisito di professionalità relativo al titolo di studio (che deve essere non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge) è richiesto, ai fini dell’iscrizione negli Elenchi tenuti dall’OAM, anche ai soggetti iscritti nel vecchio Albo tenuto dalla Banca d’Italia da almeno tre anni (e che abbiano effettivamente svolto l’attività, possedendo il requisito patrimoniale previsto dalla Circolare n.4/12)?assenza del diploma quinquennale?
SI. Il possesso del diploma scolastico quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, è specificatamente indicato tra i requisiti di professionalità previsti dall’art.14 del D.Lgs 141/2010. La precedente iscrizione o le esperienze professionali maturate non sostituiscono il diploma richiesto.

Il superamento dell’esame da parte di un soggetto che vuole ricoprire la carica di amministratore o direttore di una società di capitali (agente o mediatore) sana la mancanza dei requisiti previsti dal secondo comma dell’art.14 del D.Lgs 141/2010 (per esempio, esperienza almeno quinquennale per ricoprire la carica di amministratore unico)?
NO. I requisiti previsti dal primo comma dell’art. 14 (esame, corso, diploma) si cumulano con quelli di esperienza previsti (per i soli amministratori, direttori e esponenti che svolgono funzioni di controllo) dal secondo comma dello stesso articolo 14.

Nel caso di una società di persone (SNC, SAS, Soc. semplice) si deve iscrivere la società in quanto tale o i soci, che siano anche amministratori, come singoli agenti in attività finanziaria?
La società di persone si deve iscrivere come persona giuridica attraverso il proprio legale rappresentante. I soci, che siano anche amministratori, hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di iscriversi come agenti in attività finanziaria personalmente; resta fermo l’obbligo di iscriversi personalmente nel momento in cui fossero loro ad entrare in contatto con il pubblico per la promozione o conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento.

Chi è iscritto da più di tre anni come mediatore creditizio può essere esonerato dall’esame nel caso in cui volesse iscriversi nei nuovi elenchi come agente in attività finanziaria (e viceversa)?
SI, sempre che abbia effettivamente svolto l’attività, essendo in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dalla Circolare n.4/12.

E’ possibile reperire un elenco di enti di formazione accreditate per i corsi di formazione finalizzati alla preparazione all’esame o alla prova valutativa?
NO. Non esiste un elenco di enti di formazione accreditate presso l’Organismo. Tutte le informazioni relative alla prova d’esame sono indicate nel Bando d’esame, mentre le informazioni relative alla prova valutativa sono indicate nella Circolare n.5/12.

Dove si può trovare il modulo per l’istanza di iscrizione negli Elenchi?
Il modulo da compilare per via telematica di presentazione dell’istanza di iscrizione è reperibile nella propria “area privata” (accessibile previa “registrazione” al portale) tra i “servizi” a disposizione dell’utente.

Come faccio a prenotare la prova d’esame?
Per prenotare la prova d’esame è necessario registrarsi al portale come PERSONA FISICA e selezionare tra i “Servizi” disponibili nella propria area privata la prenotazione d’esame. Pertanto, non è possibile accedere al servizio di prenotazione della prova d’esame dall’area privata di una PERSONA GIURIDICA.

L’esenzione dal superamento dell’esame nel regime transitorio previsto dal Decreto n. 141/10 opera anche a favore dei soggetti che hanno lavorato – per almeno un triennio nei cinque precedenti l’istanza di iscrizione nei nuovi elenchi – come dipendente di società di agenzia o mediazione o di intermediari finanziari e bancari?

Si, se presentano entro il termine previsto dalla legge l’istanza di iscrizione nei nuovi elenchi tenuti dall’OAM, sono esonerati dal superamento dell’esame tutti i soggetti che siano stati iscritti nei “vecchi” albi tenuti dalla Banca d’Italia per almeno tre anni nei cinque precedenti l’istanza di iscrizione negli Elenchi tenuti dall’OAM e che abbiano effettivamente lavorato presso agenti (iscritti negli albi di Banca d’Italia) o mediatori (iscritti negli albi di Banca d’Italia) o intermediari finanziari o bancari, a condizione che l’attività da loro svolta fosse quella di promozione, collocamento o conclusione di contratti di finanziamento per conto dell’intermediario. In ogni caso, per beneficiare dell’esenzione dal superamento dell’esame, è necessario che la retribuzione percepita per le attività sopraindicate sia stata superiore ad € 5.000 per ciascun anno come previsto dalla circolare n. 4/12 dell’OAM.

Il test finale della prova valutativa prevista per dipendenti e collaboratori delle società di agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia può essere svolto anche a distanza?

La circolare n. 5/12 emanata dall’OAM indica le regole da rispettare nello svolgimento del test finale della prova valutativa. Il test deve essere effettuato di regola in aula e con la presenza contestuale del candidato e del soggetto che eroga il test: nei casi in cui il test non venga effettuato in aula devono comunque essere adottate modalità di svolgimento che rendano possibile la puntuale verifica del rispetto di tutte le regole previste dalla circolare n. 5/12 (compilazione personale del test in forma scritta ed immediata correzione individuale, non utilizzo di vocabolari, dizionari, testi, telefoni cellulari o supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie, ecc.). In tali casi inoltre la comunicazione da inviarsi all’OAM a norma dell’art. 5 della Circolare (indicante la data, l’ora, il luogo in cui si tiene il test) deve indicare in luogo in cui si trovano il candidato ed il soggetto erogante il test e la puntuale illustrazione delle cautele adottate per garantire la verifica del corretto svolgimento del test.

Come faccio a richiedere la restituzione del versamento effettuato per la prova d’esame, nel caso in cui sia riuscito a prenotarmi nei termini previsti?
L’utente deve inviare una richiesta specifica alla email info@organismo-am.it indicando come oggetto “Comunicazione del codice IBAN per la restituzione del versamento prova d’esame”, ed allegando l’attestazione del bonifico effettuato o, in alternativa, comunicando: il codice IBAN del conto corrente sul quale provvedere alla restituzione del versamento, il CRO del bonifico da rimborsare, il codice IBAN dal quale tale versamento è stato effettuato ed il nome del candidato a favore del quale il versamento è stato effettuato.

Sono esonerati dalla prova d’esame i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione in società di capitali (agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia) che abbiano presentato istanza di iscrizione negli Elenchi entro il 31 ottobre 2012?
Si. Sono esonerati dalla prova d’esame a condizione che:

1) Tali soggetti siano stati iscritti negli Albi tenuti dalla Banca d’Italia per almeno 3 anni nell’ultimo quinquennio o, in alternativa, la società di capitali (che presenta istanza di iscrizione) sia stata iscritta negli Albi tenuti dalla Banca d’Italia per almeno 3 anni nell’ultimo quinquennio. In tale ultimo caso, i soggetti che hanno svolto le succitate funzioni devono essere gli stessi e con le medesime funzioni di quelli che verranno indicati nella istanza di iscrizione della società;

2) Tali soggetti possiedano i requisiti indicati nella Circolare OAM 4/12;

3) Tali soggetti possiedano i requisiti di professionalità previsti dall’art. 14, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 141/2010 (inerenti il titolo di studio e la frequentazione del corso di formazione);

4) La società presenti istanza di iscrizione negli Elenchi entro il 31 ottobre 2012.

Ai fini dell’esonero dall’esame tutti i requisiti indicati ai punti 1), 2), 3) e 4) devono essere soddisfatti.

Il legale rappresentante, l’amministratore delegato e/o l’amministratore unico di una Società di capitale che svolge attività di agenzia in attività finanziaria può svolgere contemporaneamente analoghi ruoli in altre Società di capitale svolgenti attività di agenzia in attività finanziaria se le società hanno un unico mandante?
Si

Gli amministratori di una società di persone (Società in nome collettivo, Società in accomandita Semplice, ecc.) che svolge attività di agente in attività finanziaria possono essere contemporaneamente legale rappresentante, amministratore delegato e/o amministratore unico in Società di capitale svolgenti attività di agenzia in attività finanziaria se le società hanno un unico mandante?
Si, nel caso in cui due società di agenzia in attività finanziaria operino su mandato di un unico intermediario non si pongono problemi di violazione della disciplina sul monomandato.

Il collaboratore che, alla data del 31 ottobre 2012, abbia usufruito del regime transitorio per essere esentato dalla prova valutativa e che in seguito voglia iscriversi in via autonoma nell’elenco degli agenti in attività finanziaria è esonerato dalla prova d’esame OAM?
No, nel caso in cui il dipendente/collaboratore intenda in futuro iscriversi personalmente come agenti in attività finanziaria o assumere incarichi di amministrazione/direzione in società iscritte dovrà superare l’esame bandito dall’OAM.

Coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione e/o di direzione in banche e/o intermediari finanziari (già iscritti nell’elenco ex art. 106 TUB alla data del 4/9/2010), mantengono l’esonero dall’esame di abilitazione professionale OAM nel caso in cui decidano di avanzare domanda di iscrizione negli elenchi successivamente alla data del 31 ottobre 2012?
Si, l’esonero dall’esame previsto a favore degli esponenti societari di banche ed intermediari finanziari si applica anche alle istanze di iscrizione presentate dopo il 31/10/2012.

I dati della polizza possono essere comunicati successivamente alla conclusione del procedimento di iscrizione negli elenchi? Se si, quali sono le conseguenze della mancata comunicazione?
E’ possibile. Fino alla comunicazione dei dati della polizza, tuttavia, l’iscrizione è inefficace e il soggetto risulta iscritto con la dicitura “non operativo”.

L’attività di agente in attività finanziaria è compatibile con l’attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario?
Si, è compatibile.

L’attività di agente in attività finanziaria è compatibile con l’attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione?
No, non è compatibile.

L’attività di agenzia in attività finanziaria deve essere svolta in via esclusiva?
L’attività di agenzia in attività finanziaria deve essere svolta in via esclusiva; possono essere esercitate attività strumentali e connesse alla stessa e quelle definite compatibili dalla normativa.

Il D. lgs. 169/12 ha stabilito che l’attività di agenzia in attività finanziaria è compatibile con l’attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario. L’attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, né con l’attività di consulente finanziario e neppure con quella di società di consulenza finanziaria.

Dopo il superamento dell’esame è previsto un termine entro il quale è necessario presentare istanza di iscrizione?
No, il candidato che abbia superato l’esame, può presentare istanza di iscrizione in qualsiasi momento.

A chi è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità nel caso in cui la società che presenta istanza di iscrizione sia controllata da un’altra società?
Il possesso dei requisiti di onorabilità è richiesto a tutti coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società che si iscrive e nella società controllante.

Sono esonerati dall’esame e dalla prova valutativa coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di amministrazione e direzione nelle banche e presso gli intermediari (che alla data del 4 settembre 2010 risultavano iscritti nell’elenco generale di cui all’art.106)?
Si, a norma dell’art. 26 c. 1bis D.lgs 141/10.

Sono esonerati dall’esame e dalla prova valutativa i promotori finanziari che si iscrivono nell’elenco degli agenti in attività finanziaria?
I promotori finanziari che abbiano effettivamente svolto l’attività di agenzia in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco, sono esonerati dal superamento dell’esame e della prova valutativa a condizione che l’esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato.

E’ obbligatorio per coloro che ricoprono cariche di amministrazione e direzione in società di persone iscriversi in qualità di agente in attività finanziaria persona fisica?
L’iscrizione personale è richiesta dalla legge soltanto nel caso in cui la società si avvalga di tali soggetti per i rapporti con il pubblico.

Un soggetto che abbia versato in passato la tassa di concessione governativa per conseguire l’iscrizione presso altri Albi, Elenchi o Ruoli, è tenuto a versarla nuovamente per l’iscrizione all’OAM?
Si, poiché il DPR 26/10/1972 n.641 prevede che i soggetti che ottengono l’iscrizione presso Albi, Elenchi o Ruoli debbano versare all’Erario una tassa di concessione governativa una tantum pari ad € 168,00.

E’ possibile richiedere il rimborso del contributo versato per la prova d’esame?
Si. E’ possibile richiedere il rimborso del versamento effettuato per la prenotazione della prova d’esame solo ed esclusivamente nel caso in cui l’utente si sia cancellato nei termini previsti dai relativi Bandi d’esame oppure non abbia effettuato la prenotazione della prova stessa attraverso il portale (per esempio, nell’ipotesi in cui i posti disponibili erano esauriti). Altrimenti, il contributo è rimborsabile solo ed esclusivamente nel caso in cui la prova d’esame venisse revocata per motivi imputabili all’OAM (come specificatamente indicato nel Bando d’esame).

Inoltre, non è possibile cambiare la prenotazione per una sessione ormai chiusa con altre eventuali sessioni (non è possibile, pertanto, utilizzare il CRO del versamento effettuato per una prova d’esame già prenotata).

I soggetti che hanno superato la prova d’esame devono sostenere la prova valutativa?
No. I soggetti che hanno superato la prova d’esame sono esonerati dalla prova valutativa.

I soggetti che, alla data del 31 ottobre 2012, abbiano usufruito del regime transitorio per essere esentati dalla prova d’esame, e che abbiano conseguito l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, qualora volessero cancellarsi dal relativo elenco e iscriversi nuovamente in futuro, perderebbero l’esonero dalla prova d’esame OAM?

No, i soggetti che abbiano conseguito l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria in seguito alla procedura in regime transitorio, inviando la domanda di iscrizione entro il 31 ottobre 2012 previa presentazione della documentazione attestante i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività ai sensi degli artt. 128-quinquies, septies e quaterdecies, che abbiano beneficiato dell’esonero dall’esame OAM – in quanto hanno effettivamente svolto l’attività per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di iscrizione nell’elenco, a condizione che siano stati giudicati idonei sulla base della valutazione di cui alla Circolare 4/12 – e che successivamente volessero cancellarsi dal relativo elenco, non dovranno sostenere nuovamente l’esame qualora dovessero in seguito alla cancellazione decidere di reiscriversi negli elenchi appositi.

Possono ritenersi esonerati dalla prova d’esame i soggetti, svolgenti funzioni di amministrazione o di direzione in società di persone, che richiedono l’iscrizione come persone fisiche nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria?
Si. Sono esonerati dalla prova d’esame a condizione che gli stessi, cumulativamente:
1) siano stati iscritti negli Albi tenuti dalla Banca d’Italia per almeno 3 anni nell’ultimo quinquennio o, in alternativa, la società (che presenta istanza di iscrizione all’OAM) sia stata iscritta negli Albi tenuti dalla Banca d’Italia per almeno 3 anni nell’ultimo quinquennio. In tale ultimo caso, i soggetti che hanno svolto le succitate funzioni devono essere gli stessi e con le medesime funzioni di quelli che verranno indicati nella istanza di iscrizione della società;
2) possiedano i requisiti indicati nella Circolare OAM 4/12 (c.d. requisito reddituale: percezione di redditi lordi in misura non inferiore ad € 5.000,00 su base annua in relazione a tali attività o lo svolgimento di attività di amministratore di società di agenzia in attività finanziaria e/o di mediazione creditizia con compensi lordi annui per tale attività non inferiore ad € 5.000,00);
3) possiedano i requisiti di professionalità previsti dal D.lgs. 141/2010, art. 14, comma 1, lettere a), salvo quanto previsto dalla Circolare n. 10/13 e b), (inerenti il titolo di studio e la frequentazione del corso di formazione);
4) la società abbia presentato istanza di iscrizione negli Elenchi entro il 31 ottobre 2012.

Gli agenti e/o collaboratori che abbiano sostenuto il corso di aggiornamento di 20 ore nell’anno 2012 (senza risultare in tale anno ancora iscritti ai nuovi elenchi) possono considerare adempiuto, per il 2013, l’obbligo formativo previsto nella Circolare 6/12 (per il primo anno di iscrizione)?
Si.

L’attestato del corso di formazione ha una scadenza ai fini dello svolgimento dell’esame per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria?
No. L’attestato di partecipazione al corso di formazione non ha una scadenza ai fini dello svolgimento dell’esame.

Ai sensi della Circolare n. 6/12, il biennio per adempiere all’obbligo di aggiornamento professionale decorre per la prima volta dal 1 gennaio dell’anno successivo all’iscrizione nell’elenco?
Si. Ciascuno dei soggetti obbligati all’aggiornamento professionale deve partecipare ad almeno sessanta ore di attività di formazione per ogni biennio, di cui almeno trenta ore devono tenersi in aula o con modalità equivalenti. Il biennio di cui al periodo precedente decorre per la prima volta dal 1 gennaio dell’anno successivo all’iscrizione nell’Elenco ovvero dall’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto. Per la frazione di anno solare che intercorre tra l’iscrizione nell’Elenco o l’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto ed il 31 dicembre immediatamente successivo, l’obbligo di aggiornamento professionale sarà pari a 10 ore. Quest’ultimo si intende adempiuto mediante l’effettuazione o della prova valutativa ex art. 128-novies, comma 1, del TUB oppure la frequenza di un corso di formazione professionale ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.lgs n. 141/10.

Quali sono le modalità equivalenti alla fruizione in aula dei corsi ai sensi della Circolare n. 6/12?
Ai sensi dell’art. 2, comma 5, della Circolare n. 6/12 si “considerano equivalenti alla fruizione in aule le modalità di erogazione dei corsi in videoconferenza o con modalità di e-learning con rilascio di strumenti audiovisivi ai discenti e con l’indicazione dei giorni e degli orari in cui avviene la contemporanea fruizione delle lezioni da parte degli iscritti al corso. La fruizione del corso deve essere tracciata ed i discenti devono avere la possibilità, nel periodo indicato per lo svolgimento del corso, di contattare telefonicamente il docente che appare in video per richiedere chiarimenti e delucidazioni”. Si intende per:
a. “rilascio di strumenti audiovisivi” la fruizione a video di contenuti, slides e allegati di approfondimento, scaricabili poi successivamente alla fruizione;
b. “contemporanea fruizione delle lezioni da parte degli iscritti al corso” la fruizione, delimitata a fasce orarie prestabilite, di corsi e-learning – non necessariamente il docente che appare in video – in cui il docente che ha realizzato le slides e che le argomenta, risponde ad eventuali telefonate ed e-mail di chiarimento dei fruitori.

Cosa deve fare l’agente iscritto “non operativo” per diventare iscritto “operativo”?
Il soggetto iscritto non operativo deve inviare la documentazione richiesta specificatamente dall’OAM con la comunicazione di avvenuta iscrizione non operativa, accedendo dalla propria area privata al servizio “Integrazione dati” e:
• per comunicare i dati relativi all’intermediario preponente ed ai prodotti offerti, l’utente deve accedere al servizio “Integrazione dati mandato” e compilare l’apposito spazio della web form che si apre con l’indicazione dei dai necessari;
• per comunicare i dati relativi alla polizza di assicurazione, l’utente deve accedere al servizio “Integrazione dati polizza e/o copia tassa concessione governativa” e compilare l’apposito spazio con l’indicazione degli estremi della polizza stessa;
• per comunicare l’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa, l’utente deve allegare copia scansionata dell’avvenuto pagamento della stessa utilizzando l’apposito servizio “Integrazione dati polizza e/o copia tassa concessione governativa”.

Per quanto tempo l’Agente in attività finanziaria persona fisica può rimanere iscritto “non operativo” nel relativo elenco? Quali conseguenze derivano dalla “non operatività” del soggetto oltre il termine consentito?
L’iscrizione come soggetto non operativo comporta il mancato esercizio dell’attività, anche come collaboratore, pertanto ove tale condizione si protragga per oltre un anno dall’iscrizione come “non operativo”, l’OAM provvederà alla cancellazione come previsto dall’art. 128-duodecies del D.Lgs n. 385/93.

L’Amministratore di una società di persone, che entra in rapporto con il pubblico, avendo l’obbligo di iscriversi personalmente nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria dovrà stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività?
Si. Questo adempimento può essere attuato mediante:
a) la stipula di una sua polizza ad hoc diversa da quella che ha già stipulato la società;
b) ovvero, potrà usufruire della stessa polizza della società, ma in questo caso è necessario che:
1) sia espressamente indicato che la polizza copre tutta l’attività svolta dallo stesso anche al di fuori della società e
2) la polizza preveda un massimale dedicato all’amministratore/agente, nel senso che il massimale minimo previsto dalla Circolare n. 1/12 deve essere garantito per ciascun assicurato.
Infatti, l’art. 16 del D.lgs. n.141/2010 prevede espressamente che per le coperture cumulative i massimali siano riferiti a ciascun soggetto iscritto.

I collaboratori di società Agenti in attività finanziaria, i quali non sono anche iscritti nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria come persone fisiche, dovranno stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività?
No, non necessariamente. La polizza della società deve coprire automaticamente tutti i suoi collaboratori e dipendenti che operano per conto della società.

Il collaboratore di un Agente (persona fisica) o di una società di persone in attività finanziaria, il quale conseguentemente deve anche essere iscritto come persona fisica nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria, deve stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività?
Si. Il collaboratore deve avere una polizza assicurativa che “copra” tutta la sua attività, anche quella che in ipotesi decidesse di svolgere al di fuori della società.
Questo adempimento può essere attuato mediante:
a) la stipula di una sua polizza ad hoc diversa da quella che ha già stipulato la società;
b) ovvero, potrà usufruire della stessa polizza della società, ma in questo caso è necessario che:
1) sia espressamente indicato che la polizza copre tutta l’attività svolta dallo stesso anche al di fuori della società e
2) la polizza preveda un massimale dedicato all’amministratore, nel senso che il massimale minimo previsto dalla Circolare n. 1/12 deve essere garantito per ciascun assicurato.
Infatti, l’art. 16 del D.lgs. n.141/2010 prevede espressamente che per le coperture cumulative i massimali siano riferiti a ciascun soggetto iscritto.

L’agente in attività finanziaria può svolgere l’attività di ristrutturazione e recupero dei crediti?
Si. L’art. 128-quaterdecies del TUB consente agli intermediari finanziari di avvalersi per l’attività di consulenza e di gestione dei crediti, ai fini della ristrutturazione e recupero degli stessi, anche di agenti in attività finanziaria iscritti nell’Elenco di cui all’art. 128-quater, comma 2, del TUB.

L’attività di recupero crediti rientra nella disciplina del mono-mandato?
Si. L’obbligo di iscrizione nell’Elenco degli agenti in attività finanziaria per l’esercizio dell’attività di ristrutturazione e recupero dei crediti ex art. 128-quaterdecies del TUB comporta il rispetto del mono-mandato. Ne deriva che un agente può operare sulla base di massimo tre mandati ex art. 128-quater, comma 4, uno dei quali deve necessariamente riguardare l’attività di ristrutturazione e recupero crediti.

L’attività di leasing operativo rientra nella gamma di “specifici prodotti e servizi”di cui all’art. 128-quater, comma 4, del TUB?
No. La locazione operativa non rientra nella gamma di “specifici prodotti e servizi” in relazione ai quali non possono essere acquisiti mandati in misura superiore a quella prevista dall’art. 128-quater, comma 1, del TUB. Pertanto, è un’attività che può essere esercitata senza essere segnalata all’OAM. Qualora l’istanza di iscrizione di un Agente in attività finanziaria sia stata sospesa, si dovrà procedere ad eliminare il riferimento al mandato ricevuto per tale attività.

E’ ammesso dalla normativa un accordo di distribuzione di natura commerciale tra un intermediario finanziario, un agente in attività finanziaria ed una banca o istituito di credito, ove si prevede che la Banca segnali una potenziale operazione di leasing all’intermediario finanziario per il tramite dell’agente e quest’ultimo si faccia carico della presentazione, promozione e collocamento del prodotto con corresponsione, in caso di conclusione, della relativa provvigione?
Si, il contenuto dell’accordo di distribuzione così descritto non è in contrasto con le disposizioni normative di cui al d.lgs. n. 141/2010. Infatti, a fronte della segnalazione ricevuta, l’agente in attività finanziaria si farebbe carico della presentazione, promozione, collocamento ed eventualmente conclusione del prodotto stesso e nessun compenso sarebbe dovuto dall’intermediario finanziario alla Banca. Anche l’eventuale compenso che l’agente avrebbe la facoltà di riconoscere alla Banca stessa per la segnalazione ricevuta rientra nella libera determinazione delle parti e comunque ammessa dai principi della riforma legislativa.

L’attività svolta dall’agente nel seguire i fornitori per gestirne convenzioni per conto della mandante (c.d. operatività con i fornitori) è “strumentale” ai sensi dell’art. 128-quater, comma 1, del TUB, a quella di agenzia in attività finanziaria in quanto legata ad ottenere, tramite il vendor, operazioni e contatti con la clientela?
Si. E’ dunque ammessa.

Più intermediari appartenenti allo stesso gruppo possono conferire ulteriori mandati (per un limite massimo di due), in aggiunta ad mandato già conferito dal gruppo di appartenenza, al medesimo Agente in attività finanziaria?
No. L’art. 128-quater, comma 4, del TUB, prevede che un agente in attività finanziaria può svolgere la propria attività solo sulla base di un unico mandato conferito da un solo soggetto, sia esso singolo o collettivo (come nel caso del gruppo). In caso di mandato di gruppo limitato ad uno o più prodotti specifici, la disciplina del mono-mandato impone che l’agente possa ottenere gli ulteriori due mandati consentiti dalla legge (sempre su prodotti specifici) da intermediari estranei al gruppo medesimo. Più intermediari appartenenti allo stesso gruppo non possono conferire ulteriori mandati (per un limite massimo di due), in aggiunta al mandato conferito dal gruppo di appartenenza, al medesimo agente.

Il legale rappresentante, l’amministratore delegato e/o l’amministratore unico di una società di capitali in attività finanziaria può svolgere contemporaneamente analoghi ruoli in altre società di capitali in attività finanziaria qualora le stesse abbiano un unico mandante?
Si, solo nel caso in cui le società di capitali abbiano un unico mandante.

Gli amministratori di una società di persone (S.n.c., S.a.s., ecc.) in attività finanziaria può svolgere contemporaneamente il ruolo di legale rappresentante, amministratore delegato e/o amministratore unico in altre società in attività finanziaria qualora le stesse abbiano un unico mandante?
Si, solo nel caso in cui le società di capitali abbiano un unico mandante.

Il dipendente collaboratore di una società di capitali in attività finanziaria o di mediazione creditizia può partecipare al capitale di altra società di capitali in attività finanziaria o di mediazione creditizia?
Sono ammesse unicamente le fattispecie in cui il dipendente/collaboratore di una società di agenzia partecipi al capitale di un’altra società di agenzia, così come quella in cui il dipendente/collaboratore di una società di mediazione partecipi al capitale di un’altra società di mediazione.

I soci di una società di capitali in attività finanziaria possono partecipare al capitale di una società di mediazione creditizia?
Come chiarito nella Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013, Prot: DT 24550, qualora emerga l’esercizio di un controllo diretto o indiretto sulla gestione dell’attività delle due società da parte dei soci non saranno ammessi incroci azionari di questo tipo.

L’agente in attività finanziaria iscritto come persona fisica può contemporaneamente collaborare con una società di capitali in attività finanziaria?
Si, purché riceva in qualità di agente, iscritto come persona fisica nell’Elenco degli agenti, un solo mandato diretto da parte di banche o intermediari; in qualità di collaboratore, riceva al massimo due mandati da parte di una sola società di agenzia per un numero complessivo di mandati massimo pari a tre.

Quali regole sono tenute ad osservare le società agenti in attività finanziaria e di mediazione creditizia per effettuare il procedimento di variazione?
Le variazioni che riguardano la compagine sociale, i dati relativi alla sede e al capitale sociale devono essere accompagnate da una visura camerale aggiornata ovvero da un verbale di assemblea che ne attesti il compimento. La modifica del legale rappresentante ovvero di un soggetto con funzioni di amministrazione, direzione e controllo è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 141/2010.
L’inserimento dei dipendenti e collaboratori è subordinato alla verifica della condizione di cui all’art. 128-octies, comma 2, del d.lgs. n. 385/1993 (TUB).

129 thoughts on “Come diventare Agente o Mediatore

  1. Buonasera,
    lavoro in banca, mansione quadro direttivo. Posso svolgere l’esame per agente in attività finanziaria senza registrarmi all’Oam? Nel caso decidessi di iscrivermi all’Oam dovrei preventivamente licenziarmi, corretto?
    Luca Bembi

    • Si, può fare l’esame e per quanto riguarda l’incompatibilità l’OAM prevede che i dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche e intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia ovvero, anche informalmente, attività di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività. (cfr. art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 141/2010).

      • Buonasera, sono dipendente di banca. Posso effettuare l’esame per agente in attività finanziaria e, una una volta superato, iscrivermi all’Oam anche a distanza di 2 anni previa interruzione del rapporto subordinato in essere? C’è un limite temporale tra il superamento dell’esame e l’iscrizione?

      • Si, può farlo. Il requisito di professionalità che acquisisce superando l’esame permane nel tempo e non ha scadenza.

    • Gli agenti assicurativi, i quali su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB promuovono e collocano contratti relativi alla concessione di finanziamenti, non sono tenuti ad iscriversi nell’Elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che all’attività di promozione (pubblicizzazione e consulenza) e collocamento (raccolta e inoltro delle proposte all’intermediario) non segua la conclusione (perfezionamento in base ai poteri conferiti) dei ridetti contratti. (cfr. art. 12, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 141/2010).

  2. Buonasera…si conosce il tempo che passa dal momento in cui si invia il modulo di iscrizione negli elenchi e la risposta dell’Organismo?Grazie

      • Approfitto della vostra gentilezza..ho trasmesso il modulo d’iscrizione e ho ricevuto una pec in cui mi si dice che il procedimento di verifica dei requisiti è iniziato con successo e termina entro 120 giorni.
        Volevo sapere se passa tutto questo tempo prima di ricevere una risposta?Grazie

  3. Buon pomeriggio, attualmente sono iscritto alla lettere E dell’IVASS, mentre nel passato sono stato iscritto all’Albo degli Agenti e dei Mediatori creditizi, oltre che all’Albo dei Promotori Finanziari. Posso essere iscritto all’OAM senza sostenere la prova valutativa? Gianfranco Venga

    • I soggetti che hanno superato la prova d’esame OAM per l’iscrizione all’Albo Agenti e Mediatori creditizi sono esonerati dal superamento della prova valutativa.

  4. Sono un quadro direttivo di una banca, dotato di procura. Sono esentato dal sostenere la prova d’esame? Nel caso decidessi di richiedere l’iscrizione all’Oam potrei farlo solo post dimissioni?

    • Le riportiamo di seguito gli articoli del D.Lgs. n. 141/2010 che possono fare riferimento al suo caso:

      ESONERO DELLA PROVA D’ESAME
      Art. 26

      Disciplina transitoria

      01. Le Autorita’ competenti provvedono all’emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, al piu’ tardi entro il 31 dicembre 2012. (Comma aggiunto dall’art. 13 del DLgs 218 del 2010 e poi così modificato dall’art. 17 del DLgs 169-2012).

      1. Al fine di poter continuare a svolgere la propria attivita’, i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell’albo dei mediatori creditizi ai sensi dell’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell’elenco degli agenti in attivita’ finanziaria previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, chiedono, entro il 31 ottobre 2012 l’iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attivita’ ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies. (Comma così sostituito dall’art. 17 del DLgs 169-2012).

      1-bis. Coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 sono esonerati dal superamento dell’esame di cui all’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all’articolo 128-septies, comma 1, lettera e), e dalla prova valutativa di cui all’articolo 128-novies. (Comma aggiunto dall’art. 17 del DLgs 169-2012).

      2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto l’attivita’, per uno o piu’ periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco, sono esonerati dal superamento dell’esame di cui all’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all’articolo 128-septies, comma 1, lettera e), e dalla prova valutativa di cui all’articolo 128-novies a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell’adeguatezza dell’esperienza professionale maturata. Lo svolgimento dell’attivita’ di mediazione creditizia rileva anche ai fini dell’esonero dall’esame previsto dall’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e lo svolgimento dell’attivita’ di agenzia in attivita’ finanziaria rileva anche ai fini dell’esonero dall’esame previsto dall’articolo 128-septies, comma 1, lettera e). (Comma così modificato dall’art. 17 del DLgs 169-2012).

      2-bis. I promotori finanziari che abbiano effettivamente svolto l’attivita’ di agenzia in attivita’ finanziaria per uno o piu’ periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128-quinquies, richiesta ai sensi dell’articolo 17, hanno sei mesi dalla costituzione dell’Organismo per presentare l’istanza. Essi sono esonerati dal superamento dell’esame di cui all’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), a condizione che l’esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato. (Comma aggiunto dall’art. 17 del DLgs 169-2012)

      3. Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla data di costituzione dell’Organismo, gli agenti in attivita’ finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, possono continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi e albi, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010. (Comma così sostituito dall’art. 13 del DLgs 218 del 2010).

      4. Al termine del periodo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, ultima frase, la Banca d’Italia cessa la tenuta dell’elenco degli agenti in attivita’ finanziaria previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e dell’albo dei mediatori creditizi previsto dall’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. (Comma così modificato dall’art. 17 del DLgs 169-2012)

      4-bis. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 128-quater, l’agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Il recesso deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso e non da’ diritto all’indennita’ di cui all’articolo 1751 del codice civile ne’ al risarcimento degli eventuali danni, salvo diverso accordo tra le parti. Il solo recesso ai fini del rispetto del comma 4 non costituisce ipotesi di giusta causa. (Comma aggiunto dall’art. 17 del DLgs 169-2012)

      4-ter. L’Organismo si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione degli elenchi. Tale data, comunque non successiva al 30 giugno 2012, e’ comunicata alla Banca d’Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (Comma aggiunto dall’art. 17 del DLgs 169-2012)

      4-quater. L’Organismo avvia la gestione degli elenchi anche in assenza delle disposizioni attuative previste dall’articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall’articolo 29. (Comma aggiunto dall’art. 17 del DLgs 169-2012)

      5. Il termine previsto dall’articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si intende prorogato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

      6. Le societa’ di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto all’attivita’ di rappresentanza, operano nell’ambito dei servizi finanziari ai soci adeguano le loro strutture alle norme contenute nel presente titolo entro il 31 dicembre 2012. (Comma così modificato dall’art. 13 del DLgs 218 del 2010).

      6-bis. All’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo le parole: “settore del credito,” sono aggiunte le seguenti: “i servizi di agenzia in attivita’ finanziaria e di mediazione creditizia.

      6-ter. I soggetti esercenti l’attivita’ di cambiavalute hanno tre mesi di tempo dall’emanazione del decreto di cui all’articolo 17-bis per chiedere l’iscrizione nel registro previsto al comma 1 del medesimo articolo. (Comma aggiunto dall’art. 17 del DLgs 169-2012)

      INCOMPATIBILITA’

      Art. 17

      1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 128-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro dell’economia e delle finanze puo’, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuare le ulteriori cause di incompatibilita’ con l’esercizio dell’attivita’ di agente in attivita’ finanziaria e di mediatore creditizio.

      2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attivita’ di mediazione creditizia, ne’ esercitare, neppure per interposta persona, attivita’ di amministrazione, direzione o controllo nelle societa’ di mediazione creditizia iscritte nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, ovvero, anche informalmente, attivita’ di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attivita’. (Comma così modificato dall’art. 16 del DLgs 218 del 2010).

      3. Le societa’ di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari.

      4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o societa’ che svolgono l’attivita’ di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un’influenza notevole.

      4-bis. L’attivita’ di agenzia in attivita’ finanziaria e’ compatibile con l’attivita’ di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 12, comma 1-bis, nonche’ i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti e’ verificato per via informatica. L’esercizio di tali attivita’ rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli. (Comma aggiunto dall’art. 10 del DLgs 169-2012)

      4-ter. L’attivita’ di agenzia in attivita’ finanziaria non e’ compatibile con le attivita’ di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ne’ con l’attivita’ di consulente finanziario di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di societa’ di consulenza finanziaria di cui all’articolo 18-ter del predetto decreto legislativo. (Comma aggiunto dall’art. 10 del DLgs 169-2012)

      4-quater. L’attivita’ di mediazione creditizia e’ compatibile con le attivita’ di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti e’ verificato per via informatica. L’esercizio di tali attivita’ rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli. (Comma aggiunto dall’art. 10 del DLgs 169-2012)

      4-quinquies. L’attivita’ di mediazione creditizia non e’ compatibile con l’attivita’ di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e con l’attivita’ di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Comma aggiunto dall’art. 10 del DLgs 169-2012)

      4-sexies. L’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies e i soggetti incaricati della tenuta dei registri ed albi indicati ai commi 4-bis e 4-quater concordano forme di collaborazione in materia di formazione ed aggiornamento professionale nonche’ forme di scambio di informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti. (Comma aggiunto dall’art. 10 del DLgs 169-2012)

      4-septies. Al fine di razionalizzare l’accesso alle diverse professioni da parte dei soggetti che svolgono le attivita’ di agente in attivita’ finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario, gli Organismi adibiti alla gestione dei rispettivi elenchi concordano, entro ventiquattro mesi dalla costituzione dell’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, un unico modulo di prova selettiva. (Comma aggiunto dall’art. 10 del DLgs 169-2012)

      4-octies. Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile. Il superamento della prova valutativa prevista dall’articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204. (Comma aggiunto dall’art. 10 del DLgs 169-2012)

  5. Salve,

    Sto valutando di sostenere l’esame OAM per iniziare l’attività di agente in attività finanaziaria. 

    Tuttavia, prima di intraprendere questa professione, ho bisogno di avere un’idea dei compensi (provvigionali o compensi fissi a pratica chiusa) che le banche usualmente sono disposti a riconoscere al loro agente, in base ai prodotti finanziari (mutui, finanziamenti aziende, cessione del quinto, ecc….) venduti.

    Vi chiedo gentilmente se avete delle indicazioni a riguardo.

    Resto in attesa di un vs commento.

    Grazie. Saluti.

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