Le opportunità nel settore dell’intermediazione creditizia per gli Agenti e i Broker Assicurativi

Credito

Il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 che attua la direttiva 2008/48/CE relativa  ai  contratti  di credito ai consumatori e che modifica il  titolo  VI  del  testo unico bancario in  merito  alla disciplina dei soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi contiene un’interessante opportunità per gli intermediari assicurativi iscritti nelle sez. A e B del RUI.

Il decreto (all’art. 128-quater) prescrive che gli agenti e i broker assicurativi possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria e quindi senza dover superare l’esame OAM.  Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti all’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di 20 ore per biennio realizzati secondo gli standard definiti dall’Organismo di controllo previsto per queste attività dal decreto.

Il D.L. 18-11-2012, n. 179, conv. in L. 17-12-2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, meglio noto come Decreto Crescita bis, ha ribadito che non è necessaria la doppia iscrizione al RUI e all’OAM degli agenti assicurativi. Non costituisce infatti esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari. Il soggetto mandante cura l’aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e risponde per i danni da essi cagionati nell’esercizio dell’attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Sin qui la sintesi dei provvedimenti normativi che caratterizzano l’attività di agenti e broker assicurativi, nella concreta applicazione emergono tuttavia dei problemi operativi che riguardano l’attività, infatti viene ammessa l’attività di promozione ed il collocamento da parte degli agenti di assicurazione, ma non la parte relativa alla conclusione del contratto, occorrerà quindi che la società mandante si assuma l’onere della fase di perfezionamento dello stesso.

Una soluzione alternativa possibile è quella di costituire l’attività di agenzia in attività finanziaria preferibilmente sotto forma di società di capitali (srl), in questo caso nel rispetto di tutte le caratteristiche previste dalla normativa si possono sfruttare pienamente le possibilità previste da questa attività.

La possibilità per gli agenti e i broker assicurativi di esercitare l’attività di promozione e conclusione di contratti relativi a prodotti finanziari senza la necessità di sostenere l’esame presso l’OAM rappresenta comunque un’opportunità di sviluppo da sfruttare.  A breve organizzeremo degli incontri di orientamento e delle attività di formazione finanziaria dedicata ad agenti e broker di assicurazione. Per informazioni potete contattarci all’indirizzo: gb@serviziintegrati.eu

Per quanto riguarda gli agenti e i mediatori creditizi che vogliono invece operare come intermediari assicurativi, il recente D.lgs. 19 settembre 2012, n. 169, contenente “Ulteriori modifiche al D.lgs. 141/2010 recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”, ha precisato che la professione di agente in attività finanziaria e consentita agli agenti assicurativi o promotori finanziari, mentre l’attività di agente in attività finanziaria è incompatibile con quella di mediatore di assicurazione o di riassicurazione (l’incompatibilità si estende anche all’attività di consulenza finanziaria, ivi compresa quella esercitata in forma societaria). Specularmente l’attività di mediazione creditizia è compatibile con quella di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, mentre gli agenti di assicurazione non possono esercitare l’attività di mediazione creditizia. Il tutto, a condizione che vengano rispettati i requisiti previsti per le iscrizioni nei relativi registri, albi e/o elenchi, ivi compreso il superamento dei relativi esami, nonché la rispettiva normativa di settore.

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