La riforma del T.U.B. ha portato con sé una chiara differenziazione fra la figura dell’Agente in Attività Finanziaria e quella del Mediatore Creditizio. Per quanto riguarda la “formalizzazione” dei rapporti tra il Mediatore Creditizio e le banche o gli intermediari finanziari tutto è legato alle forme degli accordi regolati secondo il diritto commerciale, mentre per gli Agenti in Attività Finanziaria la cosa è completamente differente.
Il rapporto di lavoro fra Agenti in Attività Finanziaria e l’intermediario finanziario o la banca può essere regolato da un contratto di lavoro dipendente (i contratti applicati, in genere, sono quello del credito oppure del commercio) oppure da un contratto di agenzia così come regolato dal Codice Civile (art. 1242 e seg.).
Ad oggi non sono stati firmati ancora dei contratti collettivi di lavoro per queste categorie per vari motivi, fra i quali l’ancora basso numero di Agenti in Attività Finanziaria presenti sul mercato e il numero eccessivo di associazioni di categoria, ognuna di esse, quindi, scarsamente rappresentativa per poter esercitare una efficace azione a favore della categoria che, comunque, ha all’attivo ancora pochi iscritti (vedi i numeri dell’O.A.M.) .
Per quanto riguarda gli Agenti in Attività Finanziaria, il cui rapporto è regolato dal contratto degli Agenti di Commercio (finora l’unico che possa essere applicato), deve essere loro riconosciuta l’indennità di clientela al termine del rapporto ed il termine di preavviso.
Pur essendoci una chiara indicazione della norma sul tipo di contratto da applicare agli Agenti, alcuni problemi permangono, quali, per esempio, quelli legati all’iscrizione nel Registro delle Imprese da parte dell’Agente in Attività Finanziaria, dove si attende un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro, che risolva anche i problemi relativi all’iscrizione presso le Camere di Commercio.
Una ulteriore caratteristica del contratto di Agenzia è che il soggetto persona fisica è tenuto oltre alla contribuzione I.N.P.S. anche a quella Enasarco.
Sia gli Agenti che i Mediatori, a loro volta, devono sempre applicare ai loro collaboratori (quelli non assunti come lavoratori dipendenti) il contratto di agenzia di commercio e quindi sono soggetti alla contribuzione Enasarco. Il costo dei contributi (attualmente è del 14% ma salirà fino al 17% entro il 2020) è ripartito al 50% tra l’Agente o il Mediatore mandante ed il collaboratore con un massimale di € 35.000 che prevede contributi per € 4.970 annui e con un minimo contributivo di € 835 per il 2014.
La Fondazione Enasarco è ultimamente molto attiva insieme all’O.A.M. (dopo la sigla del protocollo comune) nella verifica di questi adempimenti per questa categoria, ed ha, al contrario dell’O.A.M., una struttura ispettiva dislocata su tutto il territorio nazionale.
Molti problemi potrebbero essere risolti se anche per i collaboratori si riuscisse ad approvare un contratto collettivo di categoria per questi lavoratori.
Tanti costi, quindi, e tanti problemi da affrontare per coloro i quali ambiscono ad un percorso professionale qualificato, mentre contemporaneamente si combatte contro una congiuntura economica e del credito negativa, aggravata ogni giorno di più dalla piaga dell’abusivismo che vediamo aumentare senza contrasti efficaci.
Gaetano Burrattini
“Sono esonerati dalla prova d’esame i soggetti iscritti negli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, che abbiano effettivamente esercitato l’attivit per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio, che abbiano maturato un’adeguata esperienza professionale e che presentino domanda di iscrizione nel nuovo elenco entro lo specifico termine indicato dalla legge”.
Un bancario che ha svolto l’attivit di titolare di Filiale per oltre 10 anni esonerato dalla prova d’esame? grazie
Il giorno 26 febbraio 2014 13:03, Esame OAM.it
No, è tenuto a sostenere l’esame.
In merito alla figura dei collaboratori.
OAM scrive: “Per collaboratore si intende colui che opera sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’art. 1742 del codice civile. Il collaboratore è, pertanto, equiparato alla figura dell’agente di commercio e, in quanto tale, è tenuto a seguire la normativa di riferimento.”
Dobbiamo dunque ritenere i collaboratori obbligati de jure all’apertura della partita IVA, all’iscrizione e contribuzione Ensarco, alla iscrizione e contribuzione INPS senza eccezioni di sorta?
Questa modalità che Lei descrive rappresenta di fatto, quella che giudichiamo più corretta, oltre alla assunzione da parte dell’agente o del mediatore creditizio del collaboratore come lavoratore dipendente.
Il collaboratore non pare essere vincolato all’esclusività nello svolgimento dell’attività rientrante nel perimetro OAM, per cui potrebbe operare nel campo della messa in relazione tra cliente e banca e/o promozione e conclusione di contratti di servizi finanziari mentre svolge un’altra attività commerciale, oppure questa opzione è da ritenersi illecita?
In ambito finanziario il collaboratore deve operare in esclusiva per l’agente o il mediatore creditizio per cui opera. Resta impregiudicata la possibilità di operare in altri ambiti commerciali.
Buonasera, vorrei avere un’informazione in merito ad una società di agenti in attività finanziaria della mia zona. Ho fatto un colloquio presso la società ed il responsabile di una filiale mi ha proposto di lavorare per loro e ricoprire la figura di impiegata back-office. I primi due mesi vorrebbero pagarmi con i voucher e successivamente si vedrà… La mia domanda è, in caso di eventuale assunzione, che contratto di lavoro dipendente potrebbero applicarmi? Quello del settore commercio? Grazie mille, saluti
Si, molto probabile.
Salve,
avrei una domanda da porre, sperando di non essere ripetitivo. Vorrei iniziare l’attività di agente in attività finanziaria in quanto avuta una proposta di collaborazione per un’importante intermediario finanziario. Vorrei sapere se, essendo già titolare di partita iva avendo un ditta individuale, potrei utilizzare la stessa, aggiungendo un altro codice attività e quindi, permettermi di iscrivermi come agente di commercio?
Si, nessun problema.
Di seguito i requisiti che devono possedere i dipendenti e i collaboratori di cui si avvalgono gli agenti in attività finanziaria per il contatto con il pubblico.
I dipendenti e collaboratori di società (persona giuridica) di agenzia in attività finanziaria, costituite in forma di società di capitale, che entrano in contatto con il pubblico devono possedere:
i requisiti di onorabilità;
un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
la frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria.
Tali soggetti devono inoltre superare una prova valutativa, i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo, e sono altresì tenuti all’aggiornamento professionale. Qui trova tutte le info sul nostro corso abilitante di 30 ore http://www.myatoma.com/insurance-lab.aspx
I dipendenti e collaboratori di agenti – persone fisiche o costituiti in forma di SOCIETA’ di persone che entrano in contatto con il pubblico, devono essere personalmente iscritti nell’elenco degli agenti e, pertanto, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra elencati, devono superare l’apposita prova d’esame prevista dalla legge.
Buongiorno,
vi scrivo per avere due chiarimenti:
1) Ho letto in una delle vostre risposte che è possibile sostenere l’esame senza iscriversi immediatamente all’OAM. Mi confermate quanto detto? La validità del superamento dell’esame quindi non ha terminii di decadenza?
2) Un CONFIDI (ex art. 155 ) deve iscriversi all’OAM? In caso affermativo, deve seguire le regole del mediatore creditizio, dove i soggetti che svolgono attività di direzione e amministrazione devono superare l’esame, o vi è una deroga in quanto Confidi iscritto negli elenchi di Banca D’Italia?
Ringraziandovi per l’attenzione porgo
cordiali saluti.
Non è necessario iscriversi all’oam nè prima nè dopo il sostenimento dell’esame e la validità del superamento dell’esame di cinque anni.
Per ciò che invece riguarda i confidi non esiste la necessità di iscriversi all’OAM,la regolamentazione sulla professionalità è indicata da Banca d’Italia. Tuttavia le garanzie devono essere vendute da soggetti iscritti all’OAM, quando non sono direttamente vendute dai confidi.
In riferimento a quanto letto sopra, io collaboro con un’agenzia in attività finanziaria, la mia titolare senza farmi aprire p. Iva mi ha fatto un contratto (redatto in scrittura privata) di collaborazione coordinata e continuativa e precedentemente un contratto a progetto. In questo caso, questa tipologia di contratto è valida?
Sì.
Buonasera. Vorrei fare il corso propedeutico alla prova valutativa collaboratori di Agente in attivita’ finanziaria. Unico mio dubbio: essendo io Agente di commercio per prodotti non finanziari, esiste incompatibilita’ tra le due attivita’? Dovessi diventare collaboratore di Agente in Attivita’ Finanziaria potrei continuare a fare l’Agente di commercio per altri prodotti non finanziari?
Si, in questo caso non c’è incompatibilità. Qui trova il nostro corso al prezzo più basso su internet: http://www.myatoma.com/insurance-lab.aspx
buonasera, vorrei sapere che tipo di limitazioni ha un dipendente di un agente in attività finanziaria persona fisica non iscritto all’oam. che cosa s’intente entrare in contatto con il pubblico. più chiaramente , un dipendente che crea un contatto con un soggetto senza tuttavia fare consulenza, a favore del proprio datore di lavoro (agente) e’ tenuto all’iscrizione all’oam? teresa parisi
Su questo quesito la invitiamo a contattare direttamente l’OAM per un chiarimento. Qui trova tutti i recapiti.
Buongiorno, è possibile procedere alla preparazione del corso di formazione anche se in questo momento non ci sono nuove sessioni per la prova d’esame come agente in attività finanziaria? teresa parisi
Si
Buongiorno, sono Giusy vorrei sapere se una persona che ha la terza media ed ha lavorato 7 anni in una società per azioni finanziaria può iscriversi in OAM
No. Tra i requisiti di professionalità previsti dall’art. 14 del D.Lgs n. 141/2010 è indicato il possesso di diploma scolastico quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge. La precedente iscrizione o le esperienze professionali maturate non sostituiscono il diploma richiesto.
Buongiorno, quindi a livello contributivo i collaboratori, oltre al pagamento Ensarco, sono tenuti a pagare la quota fissa di euro 3300 circa all’anno?
Buonasera, al conseguimento dell’esame OSM come Mediatore:
1) quale durata gpha il titolo?
2) il titolo resta valido anch senza esercitare?
Mille grazie
L’abilitazione non ha scadenza e rimane valida anche se non esercita la professione.
Buonasera,
desidero partecipare al corso professionale al fine di sostenere la prova valutativa per collaboratori di Agente in attivita’ finanziaria. Attualmente, svolgo attività di recupero crediti in qualità di collaboratore co.co.co. presso una grande azienda a livello nazionale. Poichè vorrei fare un salto di qualità a livello professionale, chiedo se l’attività di collaboratore presso un agente in attività finanziaria è compatibile con l’attività di recupero crediti e inoltre, se dal punto di vista formativo, la partecipazione al corso di formazione online per la prova valutativa è sufficiente ai fini del test o se è opportuno integrare la formazione con il manuale.
Grazie
Buonasera, non c’è incompatibilità in questo caso. Suggeriamo anche lo studio del manuale oltre al corso online che trova qui http://www.myatoma.com/Corsi.aspx?corsi=corso-oam-20-ore&partner=insurancelab per superare la prova al primo tentativo.
Buongiorno,
vorrei sapere qual’è la procedura per iscrivere online all’inps un mediatore creditizio.
grazie
Sandra Rispoli
Chiedo cortesemente se posso fare la prova valutativa OAM come collaboratore e/dipendente e solo successivamente, superata la prova, fare richiesta di collaborazione
ad un agente finanziario della zona.
Si, certamente.
Salve, se per collaboratore si intende colui che opera sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’art. 1742 del codice civile e quindi equiparato alla figura dell’agente di commercio e, in quanto tale, è tenuto a seguire la normativa di riferimento.”, puo’ tranquillamente usare durante lo svolgimento della sua attività, il titolo di Agente?…
Per esercitare nei confronti del pubblico la professione di Agente in attività finanziaria (e poter essere denominato come tale) è necessario ottenere l’iscrizione nell’apposito Elenco tenuto dall’OAM dedicato agli agenti, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge (tra cui il superamento dell’esame).
È chiaro che il collaboratore non è un Agente in attività finanziaria, ma essendo un Agente di commercio puo’ classificarsi come tale…
No. Utilizzare con il pubblico il titolo generico di agente sarebbe però fuorviante, visto che in questo caso la corretta denominazione è collaboratore di agente in attività finanziaria. Potrebbe incorrere in abuso di denominazione. Il cliente in pratica deve chiaramente capire con chi sta parlando quando richiede un finanziamento o un mutuo.
Buonasera,
sono titolare di una Srl, in fase di iscrizione al Rui – Sezione E – Collaboratore di B e vorrei sapere se posso istruire una convenzione con un collaboratore di agente in attività finanziaria, in modo da proporre ai miei clienti una qualsiasi forma di finanziamento o avvalermi, in qualsiasi altro modo (accettare fatture per prestazione occasionale) delle sue prestazione. Se si, ci sono normative o mandati specifici?
Grazie della disponibilità.
Si. Non ci sono normative o mandato specifici in tal senso per questo tipo di collaborazioni