Di seguito vi proponiamo un riepilogo completo degli obblighi attuali:
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER TUTTI GLI ISCRITTI ALL’OAM
(circolare 19/14 oam)
Chi è tenuto all’obbligo di aggiornamento professionale?
Sono tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale secondo le modalità disciplinate dalla circolare OAM n. 19/14:
- le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria;
- i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione presso società che presentano domanda di iscrizione negli elenchi;
- i dipendenti e collaboratori delle società iscritte negli elenchi di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico.
Quando decorre l’obbligo di aggiornamento professionale?
Ciascuno dei soggetti obbligati all’aggiornamento professionale deve partecipare ad almeno 60 ore di attività di formazione per ogni biennio, di cui almeno 30 ore devono tenersi in aula o con modalità equivalenti. Il biennio di cui al periodo precedente decorre per la prima volta dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione nell’elenco ovvero dall’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione (per i relativi collaboratori) con l’iscritto.
Il numero minimo di ore di aggiornamento da effettuarsi in ciascun anno solare è pari almeno 15 ore, di cui almeno 10 ore devono tenersi in aula o con modalità equivalenti.
Anche l’iscrizione non operativa fa decorrere l’obbligo di aggiornamento professionale.
Si considerano equivalenti alla fruizione in aule le modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso videoconferenza o con modalità di e-learning così come definiti agli artt. 7, 8 e 9 della stessa Circolare.
L’effettuazione di corsi di aggiornamento obbligatori previsti per gli iscritti anche in altri albi, elenchi o registri (es. IVASS), assolve l’obbligo di aggiornamento professionale di cui alla Circolare 19/14?
Sì. Nella misura massima di 10 ore annue ed, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni previste dalle autorità di settore.
Ciascun corso di aggiornamento professionale si conclude con un test di verifica delle conoscenze acquisite?
Sì. Ciascun corso di aggiornamento professionale si conclude con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell’aggiornamento professionale.
L’obbligo di aggiornamento professionale può essere frazionato in più corsi di formazione?
Si. Al termine di ciascun corso il soggetto interessato deve sostenere un singolo test di verifica.
Per quanto tempo l’iscritto o il soggetto partecipante al corso deve conservare l’attestato di aggiornamento professionale?
Per un periodo non inferiore a 5 anni.
Chi è esonerato dagli obblighi di aggiornamento professionale?
I soggetti tenuti all’aggiornamento professionale sono esonerati dagli obblighi di aggiornamento professionale qualora ricorra una delle seguenti ipotesi di impedimento:
- gravidanza dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvo esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- comprovata grave malattia o infortunio limitatamente alla durata dell’impedimento.
Al verificarsi delle ipotesi di impedimento di cui al precedente periodo, le ore di aggiornamento professionale per biennio si intendono proporzionalmente ridotte in commisurazione della durata dell’impedimento stesso. A tal fine l’iscritto deve dare tempestiva comunicazione all’Organismo della sussistenza dell’impedimento nonché della sua cessazione.
Come può essere suddiviso l’obbligo di aggiornamento professionale?
Nel biennio di aggiornamento professionale deve essere previsto almeno un modulo generale su tutte le materie di cui alla Tabella B della Circolare n. 19/14 e successivi moduli di apprendimento su specifici argomenti, anche in relazione all’attività da svolgere.
Sono previsti adempimenti ulteriori particolari a carico degli iscritti?
Si. Gli iscritti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a verificare sia che la qualità dell’attività di aggiornamento erogata si conforme alle previsioni di cui alla Circolare n. 19/14, che i soggetti eroganti i corsi di aggiornamento siano in possesso dei requisiti richiesti, sia che gli attestati siano conformi alle previsioni vigenti.
FORMAZIONE PROFESSIONALE E PROVA VALUTATIVA PER DIPENDENTI E COLLABORATORI
(circolare 22/2015 oam)
In che cosa consiste la formazione professionale?
La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di instaurazione del rapporto di dipendenza o collaborazione con l’iscritto, a corsi di formazione della durata non inferiore a 10 ore, svolti in aula o con modalità equivalenti.
Si considerano equivalenti le modalità di erogazione dei corsi svolti esclusivamente attraverso videoconferenza – caratterizzati dalla contemporanea partecipazione, anche se in luoghi fisici diversi, e dalla interazione tra docenti e discenti e tra discenti tra loro – o con modalità e-learning. I corsi e-learning si avvalgono di piattaforme che permettono, tra gli altri, di fruire dei materiali didattici attraverso il web, monitorare continuamente il livello di apprendimento, attraverso il tracciamento del percorso formativo e momenti di valutazione e autovalutazione, e consentono di interagire con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento (c.d. “aule virtuali”). (cfr. art. 3, comma 2, della Circolare OAM n. 19/14)
E’ previsto un periodo di validità per la formazione professionale?
Si. La formazione acquisita rimane valida ai fini di una nuova iscrizione negli elenchi, ovvero dell’instaurazione di un nuovo rapporto di dipendenza o collaborazione con un iscritto, fatta salva l’ipotesi che si verifichi un periodo continuativo di inattività pari o superiore a cinque anni.
In cosa consiste la prova valutativa?
La prova valutativa prevista dall’art. 128-novies, comma 1, del TUB, consiste nel superamento di un test di verifica, eseguito con strumenti informatici, delle competenze possedute sulle materie rilevanti per le attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia.
La prova consta di una prova scritta, della durata di 20 minuti, effettuata con strumenti informatici presso il luogo precedentemente comunicato da ciascun candidato in sede di prenotazione alla stessa.
A ciascun candidato è assegnato un questionario composto di 20 quesiti, a scelta multipla e risposta singola.
I soggetti iscritti sono tenuti a verificare che ciascuno dei loro dipendenti e collaboratori abbia superato la prova valutativa?
Si, gli iscritti devono verificare che ciascuno dei loro dipendenti e collaboratori a norma dell’art. 128-novies del TUB abbia superato la prova valutativa, anche acquisendo l’attestato, prima della trasmissione all’OAM dei nominativi.
Il test finale della prova valutativa prevista per i dipendenti e collaboratori delle società di agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia è svolto a distanza?
Si, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici presso il luogo comunicato da ciascun candidato in sede di prenotazione alla prova.
Le modalità di svolgimento delle sessioni di prova sono indicate negli appositi Bandi pubblicati sul portale dell’Organismo.
Quali sono i requisiti di ammissione alla prova valutativa?
Essi sono:
1.corso di formazione professionale, come disciplinato nell’art. 3 della Circolare OAM n. 19/14;
2.casella di posta elettronica certificata (PEC);
3.registrazione al portale http://www.organismo-am.it, accedendo al servizio “Registrazione”;
4.prenotazione alla prova valutativa, attraverso l’apposito servizio, nei termini indicati nell’apposito Bando pubblicato sul portale dell’Organismo;
5.versamento nei suddetti termini del contributo previsto per la partecipazione alla prova, indicandone il relativo TRN (Transaction Reference Number) in fase di prenotazione;
6.espresso consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
Lo svolgimento della prova valutativa è subordinato, altresì, al possesso di un terminale informatico (personal computer), dotato di dispositivo di rilevazione audio e video, avente i requisiti tecnici riportati nell’apposito Bando pubblicato sul portale dell’Organismo.
Dove possono essere reperite le modalità di svolgimento della prova valutativa?
Le date e le modalità di svolgimento delle sessioni della prova valutativa sono definite con apposito Bando pubblicato sul portale dell’Organismo, almeno 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento di ciascuna sessione.
Come previsto dall’art. 8 della Circolare OAM n. 22/15, la prova valutativa viene svolta mediante l’utilizzo di un apposito software applicativo client, disponibile sul portale http://www.organismo-am.it, che deve essere installato preventivamente, attraverso le istruzioni pubblicate sul medesimo portale e comunque fornite al candidato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), sul terminale informatico (personal computer dotato dei requisiti tecnico-informatici) che si intende utilizzare per sostenere la prova.
Una volta validata la prenotazione, ciascun candidato riceve presso il proprio indirizzo di PEC le credenziali, la password e il token (codice alfanumerico) per l’esecuzione della prova valutativa, unitamente alle istruzioni per il download dell’applicativo e lo svolgimento della prova.
Come si effettua la prenotazione alla prova valutativa? Quali sono i dati e le informazioni richiesti?
La prenotazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica mediante l’apposita procedura disponibile sul portale http://www.organismo-am.it, secondo le modalità e i termini indicati nell’apposito Bando.
Per ciascuna sessione il candidato può presentare una sola domanda di prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
A pena di irricevibilità della domanda, nella stessa i candidati devono indicare:
1.i dati identificativi del proprio documento di riconoscimento, con fotografia, in corso di validità, allegandone una copia;
2.il luogo e indirizzo in cui intendono svolgere la prova valutativa;
3.il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità, stabiliti dal combinato disposto degli artt. 128-novies, comma 1 (escluso il superamento della prova d’esame OAM), del TUB, e 14 e 15 del D.Lgs. n. 141/2010.
E’ previsto un attestato di superamento della prova valutativa?
Si. Il risultato della prova è visualizzabile da parte del candidato al termine della prova stessa.
Il formale superamento della prova, unitamente al relativo attestato, viene comunicato ai partecipanti secondo modalità e termini individuati nell’apposito Bando pubblicato sul portale dell’Organismo.
L’attestato deve essere conservato dall’iscritto e dal dipendente/collaboratore per un periodo non inferiore a tre anni successivo alla cessazione del rapporto tra iscritto e dipendente/collaboratore.
E’ previsto un periodo di efficacia della prova valutativa?
Si. I dipendenti e collaboratori che hanno superato la prova valutativa, qualora cessino il rapporto di dipendenza o di collaborazione per instaurarne uno ulteriore, non sono tenuti a sostenere nuovamente la prova, fatta salva l’ipotesi che si verifichi un periodo continuativo di inattività pari o superiore a tre anni.
I soggetti che hanno superato la prova d’esame devono superare la prova valutativa?
No. I soggetti che hanno superato la prova d’esame sono esonerati dal superamento della prova valutativa.