Da pochi giorni e sul numero 2 2018 di OAMAGAZINE la rivista semestrale dell’OAM è uscito un articolo che riguarda questo nuovo albo dal titolo “Compro oro: Conto alla rovescia per l’avvio del registro, iscrizioni aperte dal 3 settembre” e che riportiamo di seguito integralmente prima di trattare l’argomento:
“Sarà operativo dal 3 settembre il Registro dei Compro oro istituito presso l’OAM. Lo ha deciso l’Organismo che ha prontamente dato attuazione al decreto del Ministero dell’Economia che ha stabilito le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del Registro. A partire da quella data e fino al 2 ottobre gli operatori del settore dovranno dunque iscriversi al Registro istituito in attuazione della direttiva antiriciclaggio. L’Organismo ha già determinato con una circolare del 26 luglio 2018, il contributo, previsto dalla legge, a carico degli operatori, finalizzato a coprire i costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro. Il contributo è stato stabilito in funzione della natura giuridica, della complessità organizzativa dell’operatore e dell’esclusività o meno dell’attività compro-oro esercitata.
In particolare, il contributo, per il primo anno di applicazione, è stato così determinato:
Il contributo, vista la parte variabile, sarà determinato al momento dell’iscrizione e dovrà essere versato contestualmente. La variazione delle sedi operative e/o della prevalenza o meno dell’attività svolta, dovrà essere comunicata immediatamente all’OAM attraverso il sistema telematico di gestione del Registro. L’operatore dovrà inoltre provvedere a un nuovo versamento per la maggiore quota dovuta.
Il contributo per le annualità di iscrizione successive alla prima iscrizione sarà determinato dall’OAM successivamente, anche in funzione del numero degli iscritti e in misura proporzionale alla loro dimensione. I criteri e le modalità per il versamento del contributo 2019 saranno comunicati entro maggio dello stesso anno.
In caso di rinuncia o rigetto dell’istanza di iscrizione o nell’ipotesi di cancellazione, anche su istanza di parte, i contributi versati non saranno rimborsati.
In attesa che il Registro venga attivato, è comunque già possibile fare una prima stima dei soggetti che vi si iscriveranno. In base al censimento effettuato dall’Organismo gli operatori che hanno confermato la registrazione al portale dell’OAM (alla data del 4 luglio 2018) sono 2.010, equamente divisi tra persone fisiche (996) e società (1.014). Circa il 97% dei registrati ha dichiarato di avere un numero di sedi operative ricompreso tra 1 e 5; 1.453 operatori (pari al 76%) hanno indicato di svolgere la propria attività attraverso un’unica sede; soltanto 2 soggetti hanno comunicato di possedere oltre 50 punti vendita”.
La regolarizzazione di questo particolare operatore finanziario parte dal: DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 92
Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. (17G00109)
(GU n.141 del 20-6-2017)
Con cui il Presidente della Repubblica emanando il D.L definisce all’art 1 comma b):
- b) attività di compro oro: l’attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all’attività prevalente;
Lo stesso D.L. definisce altresì come clienti di cui l’operatore deve raccogliere dati quali: e) dati identificativi del cliente: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale.
Altre definizioni interessanti sono quelle del comma m:
oggetto prezioso usato: un oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico.
Del comma n:
operatore compro oro: il soggetto, anche diverso dall’operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l’attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro).
Del comma o:
operazione di compro oro: la compravendita, all’ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati).
Lo stesso D.L. istituisce il detto registro presso l’OAM al comma q) “registro degli operatori compro oro”: infine quale il registro pubblico informatizzato, istituito presso l’OAM, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell’attività di compro oro.
Per quanto riguarda i tempi di applicazione, il MEF, DIPARTIMENTO DEL TESORO, DIREZIONE V- PREVENZIONE DELL’UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI ha emesso una circolare avente ad oggetto: chiarimenti in ordine alla vigenza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 (compro oro) in cui indica che le sanzioni per tali soggetti riguardanti:
1) le prescrizioni di cui all’articolo 3, contenente gli obblighi di comunicazione al registro, cui gli operatori compro oro sono tenuti ai fini del lecito esercizio dell’attività di compro oro;
2) la sanzione, comminata, per esercizio abusivo dell’attività, a chiunque svolga l’attività di compro oro, in assenza dell’iscrizione al registro degli operatori compro oro;
3) la sanzione, comminata per inosservanza degli obblighi di comunicazione all’OAM;
4) la procedura per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività, al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità previste dal D.L 25 maggio 92.
Non possono essere applicate sino alla data di applicazione dello stesso D.L., mentre devono essere applicate a far data dal 5 luglio 2017, le prescrizioni per detti operatori riguardanti gli articoli 4 (obblighi di identificazione della clientela), 5 (tracciabilità delle operazioni di compro oro), 6 (obblighi di conservazione), 7 (obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) e le sanzioni comminate dall’articolo 10 per la relativa inosservanza.
In conclusione, credo che la legge non disponga alcun obbligo formativo per gli operatori “compro oro”, tuttavia i compro oro sono soggetti alla normativa sia della privacy, che dell’antiriciclaggio. Entrambe le normative a loro volta non prendono specifici obblighi formativi. Personalmente ritengo comunque consigliabile per questi soggetti una minima formazione sia in materia di antiriciclaggio che in materia di privacy.
di Gaetano Burrattini
Autore di “Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi”
Manuale per l’esame e per l’aggiornamento professionale