Che cosa significa l’esperienza professionale di un agente in attività finanziaria dopo 9 anni dal D.LGS. del 13 Agosto 2010 N. 141?
Oggi mi permetto di scrivere alcune mie personali considerazioni su questo argomento:
L’articolo 14 del citato decreto definisce con precisione i requisiti di professionalità di cui devono essere dotati coloro i quali intendono iscriversi all’albo degli agenti in attività finanziaria, così come è indicato nell’art. 128-quater, al comma 2 del testo unico bancario. Oltre al titolo di studio ed alla frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’attività, viene chiesta un’adeguata conoscenza delle materie stesse accertata con il superamento dell’esame.
Dopodiché vengono indicate le qualità che devono avere coloro i quali svolgono funzione di amministrazione, direzione e controllo di agenzie in attività finanziaria. Per l’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, viene richiesta, oltre al possesso della competenza nelle materie specifiche, anche l’aver svolto per un periodo non inferiore al quinquennio la funzione e l’esercizio di funzione equivalente a quella del direttore generale oppure al triennio se hanno svolto la funzione di amministratore o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese Art 14 lett, a punto 1.
Oggi, quando un agente ha superato l’esame ed inizia la sua professione fa la scelta di agire inizialmente o come persona fisica in maniera individuale, oppure come amministratore di una società di capitali, ovvero anche come amministratore di una società di persone.
Quando fa quest’ultima scelta, coloro i quali svolgono l’attività di collaboratori, devono aver superato lo stesso esame previsto per gli agenti in attività finanziaria. Questo, nel corso degli anni a seguire, crea, naturalmente, un’estrema facilità da parte dell’agente di perdere questi collaboratori i quali hanno già tutti i requisiti (ed anche i costi) per poter iniziare in qualsiasi momento l’attività in proprio, per cui, tutto lo sforzo dell’amministratore nel formare questi collaboratori molto spesso va in fumo.
Non vanno sottaciuti molti aspetti di carattere fiscale e lavorativo che fanno preferire la società di capitali quale struttura più adatta per iniziare un’attività economica quale oggi è un’agenzia di attività finanziaria.
Mi sembrano pertanto eccessivi i cinque anni di esperienza in qualità di amministratore richiesti dal D.LGS. 141 e penso che possa essere consentito già da subito, avendone le opportune competenze, l’inizio di tale attività senza i cinque anni di pregressa esperienza come amministratore, peraltro non richiesti per tante categorie economiche di operatori.
Dopo quasi dieci anni di esperienza penso che andrebbe rivisitata la norma consentendo una più facile espansione di questo settore.
Gaetano Burrattini