
Gli effetti “invasivi” della ormai famosa “sentenza Lexitor” sul mercato del credito al consumo ed in particolare su quello delle cessioni del quinto dello stipendio hanno spinto il legislatore ad intervenire sugli aspetti che nell’ultimo anno hanno determinato sia interpretazioni diverse da parte della magistratura ordinaria, che difficoltà di regolamentazione del fenomeno da parte della Banca d’Italia.
In misura determinante hanno contribuito a questo intervento sia le interpretazioni della sentenza fornite dall’A.B.F., che l’azione di “moral suasion” dell’O.A.M. nonché di “lobbying” posta in essere da parte di Banche ed Istituti Finanziari particolarmente impegnati nel settore della CQS.
L’approvazione della Legge 23 Luglio 2021, n°106 recante disposizioni urgenti in materia di COVID 19 è stata l’occasione per intervenire modificando ed introducendo nuovi articoli al Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n° 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
La legge quindi oggi stabilisce, finalmente in modo inequivocabile, che il consumatore ha diritto al rimborso in caso di estinzione anticipata ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari agli interessi ed ai costi dovuti per la vita residua del contratto. I contratti dovranno indicare se i costi e gli interessi saranno detratti applicando il criterio della proporzionalità oppure il costo ammortizzato ed ove non sia diversamente indicato, si applicherà il criterio del costo ammortizzato.
Questa lunga premessa ci è servita per illustrare gli effetti di un altro argomento su cui il legislatore è intervenuto modificando l’art 125 sexties del T.U. bancario, disponendo al comma 3 che recita: “salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha il diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per le quote dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito”.
Premesso che queste disposizioni si applicano per le operazioni perfezionate dal 24 luglio 2021 in poi, cosa significa in concreto per le provvigioni percepite dagli agenti, i mediatori creditizi ed a cascata dai loro collaboratori? Evidentemente essi possono essere chiamati a rispondere della quota parte delle provvigioni che sono state oggetto di rimborso al consumatore da parte del finanziatore. Occorrerà quindi considerare attentamente da parte di agenti e mediatori la negoziazione di accordi che regolino con precisione questo aspetto, eventualmente liberando l’intermediario finanziario da quest’onere.
Nella restituzione delle provvigioni percepite, qualora dovute, vanno coinvolti eventualmente anche gli stessi collaboratori che evidentemente andranno selezionati con una cura ancora maggiore del passato in quanto potrebbero essere chiamati a partecipare ai rimborsi nel corso degli anni successivi alla chiusura del rapporto con l’intermediario mandante.
Quali saranno gli effetti di queste novità per la gestione economica degli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi è difficile prevederlo, di sicuro essi hanno ora ulteriori difficoltà da superare per assicurare la loro permanenza nel mercato.
Gaetano Burrattini