Da quando è stato riformato il titolo VI bis del T.U.B., che disciplina l’attività degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, all’O.A.M. è stato attribuito il compito di gestire gli elenchi di queste due categorie di operatori.
Nello svolgere questi compiti l’O.A.M. attua una verifica sia formale che sostanziale di tutti i requisiti previsti, compresi quelli relativi alla formazione continua di questi soggetti.
Dall’entrata in vigore dell’Organismo sino ad oggi risultano iscritti circa 16.000 soggetti, comprendendo in questo numero anche i “collaboratori” di Agenti e Mediatori creditizi. Sin dai primi mesi del 2013 si è potuto verificare che vi è stata una drastica riduzione del numero dei soggetti che, nei vecchi elenchi tenuti dalla Banca d’Italia erano arrivati ad essere circa 160.000 fino all’entrata in vigore della riforma.
I motivi di questa riduzione sono stati attribuiti a molteplici fattori che possono andare: dalla scrematura di soggetti che pur risultando iscritti di fatto non erano operativi, a motivi legati all’andamento economico e finanziario del mercato italiano, aggiungendo anche difficoltà di ogni tipo riscontrate dai vecchi operatori ad adeguarsi ai requisiti di professionalità richiesti oggi dalla normativa, requisiti ormai indispensabili anche perché vi è oggi una clientela sempre più informata e tutelata con cui ci si deve confrontare.
Ma è altresì evidente che il fortissimo divario esistente fra il numero degli iscritti ai vecchi elenchi ed il numero degli iscritti ad un nuovo elenco che oggi al suo interno un’ampia sacca di ex operatori che agiscono nel mercato pur non essendo iscritti a nessuno dei due albi. Questo fenomeno ha molto incrementato l’esercizio abusivo dell’attività, che attualmente rappresenta una delle piaghe più rilevanti del settore.
L’intermediario abusivo esercita spesso un’attività totalmente sommersa per il fisco e non conforme alle regole normative e di tutela del consumatore, facendosi retribuire dal cliente in nero per la sua prestazione, giustificandola come consulenza. Alcuni direttori di banca tollerano questa pratica e permettono questa attività molto spesso per raggiungere il loro budget di fine anno.
Tale esercizio abusivo ha, fra l’altro, rilevanza penale ed è molto spesso collegato anche con fenomeni di riciclaggio ed usura (il costo della consulenza a nero rimane occulto, non entra così nel conteggio del TAEG che potrebbe quindi superare la soglia del tasso usuraio). E’ inoltre ampliamente accertato che la maggior parte delle truffe nel settore del credito e dei furti d’identità hanno collegamenti con tali soggetti.
L’effetto più immediato dell’abusivismo è innanzitutto il danneggiamento dell’immagine dei professionisti che operano nel rispetto della normativa e la concorrenza sleale che dal punto di vista commerciale questi ultimi sono costretti a subire.
Di fronte a questo problema l’Organismo non può attivarsi con i suoi specifici poteri di Vigilanza i quali sono previsti dalla normativa solo nei confronti dei soggetti iscritti. Tuttavia sulla scorta delle rilevanze del fenomeno precedentemente esposte, l’Organismo ha ritenuto di poter contribuire all’interno delle sue prerogative al contrasto dell’abusivismo nell’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di Agente in attività finanziaria o di Mediatore creditizio.
L’ufficio di Vigilanza dell’Organismo quando, nel corso della sua azione nei confronti nei confronti degli iscritti, verifica che emerge una qualche forma di attività abusiva di soggetti non iscritti la quale abbia rilevanza penale, ad oggi, deve solo trasmettere una segnalazione all’Autorità Giudiziaria. In questo caso è evidentemente circoscritta ad un ambito ristretto la possibilità dell’Organismo a partecipare ad un effettivo contrasto del fenomeno essendo questi casi limitati all’interno delle sue stesse dirette attività di Vigilanza.
Consapevole di tale limite ed allo scopo di partecipare più incisivamente all’attività di contrasto di condotte illecite, l’Organismo con il suo Comitato di Gestione ha predisposto un dettagliato “Regolamento per la trattazione degli esposti ed eventuali comunicazioni provenienti da terzi rilevanti ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo sugli iscritti”.
Tali esposti potranno riguardare anche soggetti non iscritti e quindi nella sostanza relativi a casi di presunto abusivismo, oppure anomalie o criticità rilevate nell’attività di soggetti non rientranti nella sfera di competenza dell’Organismo (quali ad esempio: Intermediari finanziari o Istituti di credito) in tali casi, valutate le argomentazioni e l’efficacia degli elementi probatori citati nell’esposto, l’ufficio procederà all’inoltro alla competente Autorità di Vigilanza o all’Organismo professionale (nel caso di un iscritto ad altro ordine professionale) per i necessari approfondimenti istruttori e/o conseguenti provvedimenti.
Con tale procedura l’Organismo intende contribuire e di fatto contribuirà al contrasto dell’abusivismo.
A tale proposito Vi invitiamo a leggere con la dovuta attenzione la Circolare 14/13 che potrete scaricare dal nostro sito cliccando qui.
Al contrasto dell’abusivismo partecipano inoltre la Guardia di Finanza, l’ENASARCO (interessata al contrasto per l’evasione dei contributi previdenziali da parte degli intermediari abusivi), l’UIF (ai fini della lotta al riciclaggio, alle operazioni sospette, ai finanziamenti illeciti e alle truffe) utilizzando più strumenti: dall’incrocio delle banche dati dell’Agenzie delle Entrate e delle Camere di Commercio alle segnalazioni ricevute dai collaboratori alla fine di un rapporto di lavoro.
Gaetano Burrattini
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