
Il 30 giugno 2021 la Commissione europea ha proposto la riforma della Direttiva europea, 48/2008 concernente il credito ai consumatori che unitamente alla proposta di revisione della Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (Direttiva 2001/95/EC cd. GPSD – General Product Safety Directive) rappresenta una parte fondamentale della nuova agenda dei consumatori predisposta dalla Commissione. La proposta è di una Direttiva di piena armonizzazione ma con possibilità per gli Stati membri di legiferare nell’ambito di specifici aspetti. Una forma che intende superare le scelte troppo autonome di alcuni Paesi nell’applicazione della Direttiva 48.
La Commissione dall’introduzione della nuove disciplina si attende una rilevante omogeneità di comportamenti degli Stati dell’Unione.
Le proposte di aggiornamento della Direttiva 48/2008 sono molte.
La prima riguarda l’estensione della tutela anche ai prestiti inferiori a 200 euro, ai crediti senza interessi, a tutte le concessioni di scoperto, ai contratti di leasing e ai contratti conclusi attraverso piattaforme di prestito P2P.
La proposta prevede notevoli novità alla luce dello sviluppo della digitalizzazione finanziaria che ha, in alcuni casi, “stravolto” l’attività con l’ingresso di nuovi operatori tra cui le piattaforme digitale peer to peer (P2P), con forme diverse dal passato delle informazioni veicolate online, con sistemi automatizzati di valutazione del merito creditizio e con l’utilizzo di dati non utilizzati in passato.
Circa il merito creditizio è previsto che sia rilasciato sulla base di informazioni che consentano una sua migliore valutazione anche attraverso dati che consentano di ridurre il rischio di situazione di sovraindebitamento, pur nel rispetto delle indicazioni del Regolamento per il trattamento dei dati nell’utilizzo di dati alternativi a quelli previsti dalla normativa.
Tra le norme rientranti nella proposta anche il crowdfunding.
Nell’ambito della valutazione della proposta è opportuna la richiesta di non attendere future normative ma inserire nella nuova Direttiva anche la protezione dei consumatori che investono attraverso piattaforme digitali.
Altri cambiamenti riguardano le definizioni di alcuni termini chiave, il rilascio di spiegazioni adeguate ai consumatori, la riduzione delle informazioni pubblicitarie ai consumatori, con attenzione, soprattutto, alle informazioni più importanti se rilasciata in alcuni canali, una maggiore efficacia delle informazioni precontrattuali, introdotto il divieto di utilizzo di caselle preselezionate, di pratiche di commercializzazione abbinata, di vendita non sollecitata di prodotti creditizi, introdotti standard da utilizzare nei servizi di consulenza e norme di comportamento, divieto di vendita non sollecitata di prodotti di credito
Molto importante, visto lo scarso successo dell’attuale disciplina, la proposta di ridurre i costi a carico dei consumatori attraverso l’obbligo fissare limiti sui tassi di interesse, del tasso annuo effettivo globale o del costo totale del credito.
Rafforzato l’obbligo per gli intermediari di provvedere alla formazione del personale che deve essere competente per le attività cui è assegnato, nel contempo lo Stato dovrà sviluppare l’educazione finanziaria dei propri cittadini.
La consulenza ai consumatori è più volte richiamata nella proposta di Direttiva. Una prima volta per confermare che gli operatori devono indirizzarla, in maniera rigorosa, per favorire la scelta migliore per il consumatore, una seconda volta, come si vedrà più avanti, attraverso un possibile servizio di consulenza sul debito.
In tema di rimborsi per estinzione anticipata dei finanziamenti la proposta di Direttiva, con riferimento alla sentenza Lexitor, conferma che “al consumatore dovrebbe essere concessa la facoltà di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata nel contratto di credito” (considerando 62). E’ sottolineato che in caso di estinzione anticipata il consumatore a diritto alla restituzione di tutti i costi non maturati e nello stesso tempo il credito può avere diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, tenendo conto anche di eventuali suoi risparmi; il metodo di calcolo deve essere trasparente e comprensibile fin dalla fase precontrattuale e, comunque, durante l’esecuzione del contratto di credito e deve essere di facile applicazione e le Autorità dovrebbero poterlo controllare; un tasso forfettario di indennizzo potrebbe facilitare sia i creditori che le Autorità. E’ lasciata ai singoli Stati la possibilità di prevedere che l’indennizzo sia riconosciuto solo oltre una determinata soglia del rimborso e, comunque per un importo che non ecceda 10.000 euro; tutto valutando l’importo medio dei crediti al consumo sul mercato di competenza.
Prendendo spunto da questa parte della riforma, altro aspetto che non è stato affrontato è quello del diritto di recesso verso l’intermediario del credito in caso di rimborso a fronte di un’estinzione anticipata; senza dimenticare la possibilità di riconoscimento di commissioni direttamente all’intermediario del credito, se non il doppio utilizzo di un servizio di consulenza e, solo successivamente, di un intermediario del credito.
Anche in questo caso sembrerebbe opportuno inserire nella nuova Direttiva una chiara previsione in materia. A prescindere da quale possa essere decisa, in ogni caso, almeno in Italia, eviterà nuovi contenziosi che, peraltro, già si annunciano anche con la riforma dell’art. 125 sexies del TUB prevista dalla legge 106 del 23 luglio 2021.
In molti Paesi europei è consolidato l’utilizzo, nel collocamento di prestiti ai consumatori, di reti terze.
Una parte importante della proposta è relativa al sovraindebitamento, comprendendo un maggiore peso nella concessione dei finanziamenti del merito creditizio, nell’introduzione di una tolleranza da parte dei creditori in caso di difficoltà del debito nell’obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a incoraggiare i creditori a esercitare, anche offrendo, prima dell’avvio di provvedimenti esecutivi, specifici servizi di consulenza sul debito, personale e indipendente, che può essere legale, di gestione del denaro, e del debito, fino all’assistenza sociale e psicologica.
Infine, un capitolo delle novità riguarda le sanzioni con l’introduzione della regola del 4% (sanzione pecuniaria massima minima) per le infrazioni transfrontaliere diffuse.
Indicate specificatamente le modalità di applicazione della normativa da parte delle Autorità dei settori sottoposti al rispetto della Direttiva.
Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), ha pubblicato il suo parere sulla proposta di direttiva della Commissione europea sui crediti al consumo. La proposta mira a modernizzare le norme esistenti in materia di credito al consumo per far fronte ai cambiamenti indotti dalla digitalizzazione e da altre tendenze di mercato, come il maggiore utilizzo dei canali di vendita online o nuove forme di credito al consumo.
Il GEPD ritiene che la proposta abbia un chiaro impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, in particolare le disposizioni relative alla valutazione del merito creditizio e alle offerte personalizzate sulla base del trattamento automatizzato.
Nel suo parere il GEPD sostiene l’obiettivo della proposta di rafforzare la tutela dei consumatori e ricorda il rapporto di complementarità tra tutela dei consumatori e protezione dei dati.
Il GEPD invita il legislatore a perseguire un’ulteriore armonizzazione e tutela dei consumatori specificando ulteriormente le categorie di dati che possono e non possono essere utilizzate per valutare il merito creditizio. A questo proposito, il GEPD sostiene il divieto di trattare i dati dei social media e i dati sanitari a tal fine. Allo stesso tempo, il GEPD raccomanda di estendere tale divieto all’uso di eventuali categorie speciali di dati personali ai sensi dell’articolo 9 del GDPR, nonché alle informazioni relative ai dati di navigazione online delle persone.
Il GEPD ritiene che dovrebbero essere presi in considerazione anche i requisiti, il ruolo e le responsabilità delle banche dati sui crediti o di terzi che forniscono «punteggi di credito». La proposta dovrebbe armonizzare le categorie di informazioni che possono essere contenute nelle banche dati per la valutazione del merito creditizio e specificare quando tali banche dati possano essere consultate.
Inoltre, quando la valutazione del merito creditizio comporti l’uso della profilazione o altro trattamento automatizzato di dati personali, i consumatori dovrebbero sempre ricevere informazioni preliminari significative ed essere in grado di richiedere una valutazione umana.
Gaetano Burrattini