Come avviene il riciclaggio di denaro nel settore dei giochi e delle scommesse: l’analisi dell’UIF

Scommesse onlineNel primo intervento che abbiamo pubblicato sul nostro blog www.esameoam.it abbiamo rilevato come nel corso del 2013 le segnalazioni SOS siano leggermente diminuite, ma se guardiamo nel dettaglio, dagli operatori del settore dei giochi e delle scommesse sono giunte nei primi sei mesi del 2013 segnalazioni per importi pari a 5,9 milioni (pochi se paragonati ai 1.748,8  milioni segnalati dall’intera categoria degli operatori non finanziari). Tuttavia questo specifico settore per la particolare pericolosità sociale che presenta, ci sembra meritare una specifica trattazione nell’ambito delle tematiche dell’antiriciclaggio. 

Proprio nei primi mesi del 2013 sono stati ultimati gli approfondimenti condotti dall’UIF, insieme alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute su questo settore. Di seguito vi illustriamo i risultati di questa analisi.

Anzitutto va detto che, ai fini di una migliore comprensione dello schema operativo e funzionale di riciclaggio in questo settore, è necessario fare una distinzione tra chi ricicla utilizzando la rete fisica (raccolta di gioco effettuata nei casinò o sale da gioco e raccolta effettuata da parte dei soggetti titolari di concessione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli) e chi si serve delle reti on-line.

Con riferimento all’operatività posta in essere da soggetti che si servono di rete fisica, le fattispecie più rilevanti osservate nelle segnalazioni pervenute concernono in prevalenza diverse forme di simulazione di attività di gioco, finalizzate a conferire una provenienza lecita a somme in contanti di origine sconosciuta.

In tale ambito si conferma la prassi di acquistare in contanti fiches delle quali si richiede poi il cambio in assegni senza che sia stata posta in essere alcuna attività di gioco. Un’ulteriore operatività della specie si caratterizza per l’inserimento di denaro contante in slot machines a cui segue la richiesta di restituzione dell’importo caricato nonostante non sia rilevabile un’effettiva partecipazione al gioco (o lo sia soltanto in maniera del tutto marginale rispetto agli importi inseriti). Un nutrito numero di segnalazioni concerne inoltre la prassi del c.d. chip dumping, che consiste nel trasferimento di fiches dal c.d. “dumper” (perdente) al “destinatario” (vincente), accordatisi in precedenza, in modo da perdere e vincere in maniera sistematica nell’attività di gioco che li vede contrapposti come avversari. Nel corso del 2012 sono inoltre pervenute all’UIF numerose segnalazioni concernenti il frequente e ripetuto accredito, su conti intestati a persone fisiche, di somme derivanti da vincite di gioco. La frequenza e la sistematicità che caratterizza tali vincite conferma la vitalità di un mercato secondario degli scontrini vincenti, che i riciclatori acquistano – a prezzo maggiorato – dagli effettivi vincitori al fine di occultare la reale provenienza del denaro.

È significativo constatare come, in taluni casi, le segnalazioni trasmesse da operatori di gioco e intermediari finanziari in relazione ai medesimi soggetti abbiano consentito di qualificare in maniera più accurata l’operatività complessivamente posta in essere: in particolare, l’acquisizione di informazioni relative al profilo economico dei segnalati, titolari di attività commerciali al dettaglio, ha avvalorato il sospetto che l’acquisto di scontrini vincenti potesse essere funzionale al perseguimento di finalità quali la regolarizzazione di redditi non dichiarati provenienti dall’attività imprenditoriale svolta dal segnalato.

Tra le tipologie di operatività più frequentemente segnalate dal settore dei giochi e delle scommesse on-line continua a essere presente l’utilizzo di carte credito, presumibilmente clonate o rubate, per effettuare ricariche di conti di gioco on-line e l’utilizzo di documenti identificativi contraffatti.

Frequenti sono stati i casi di ricorso, da parte degli utenti, a piattaforme informatiche gestite da società straniere non destinatarie di alcuna autorizzazione, spesso con sede legale in nazioni caratterizzate da regimi di fiscalità agevolata. Tali società – a loro volta collegate a società di pagamento altrettanto “opache” – riescono a operare ovunque sia disponibile un collegamento in rete senza essere soggette ad alcuna delle restrizioni previste dalla gran parte delle normative nazionali, rendendosi così potenziale veicolo (consapevole o inconsapevole) di operazioni di riciclaggio internazionale.

In tale contesto particolare rilievo assume l’operatività, riscontrata in talune segnalazioni, caratterizzata dal temporaneo utilizzo fraudolento di identità fittizie, correlata alla possibilità di procedere all’apertura di conti di gioco anche senza la contestuale registrazione dei documenti identificativi (che possono essere inviati nei successivi trenta giorni); l’omesso completamento della procedura di identificazione nei termini previsti comporta la sospensione dell’operatività di gioco e comunque l’impossibilità di riscossione dell’eventuale saldo presente sul conto. Nei casi della specie i segnalati, utilizzando talvolta dati anagrafici di personaggi noti facilmente desumibili da “fonti aperte”, avevano posto in essere, nel citato periodo di trenta giorni, un’attività di gioco configurabile quale “chip dumping” a favore di soggetti loro collegati, e riportato il saldo del conto a valori prossimi allo zero all’avvicinarsi dello scadere dei trenta giorni.

Nell’ambito del tema del gioco merita distinta considerazione quanto emerge dal settore delle scommesse sportive. L’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette della specie ha di recente consentito l’individuazione di uno schema comportamentale caratterizzato dal sistematico ricorso a una serie di scommesse su uno stesso evento a rischiosità media, tali da coprire tutto il possibile ventaglio di probabilità. Tale espediente – assicurando un ammontare “sicuro” di vincite (sia pure, ovviamente, inferiore a quello complessivo delle giocate) – rappresenta uno strumento per il riciclaggio di denaro sporco a un costo rappresentato dalla differenza fra le vincite e gli importi delle “giocate”.

Completeremo la serie dei tre articoli dedicati all’approfondimento di alcune tematiche riguardanti il fenomeno del riciclaggio proponendoVi la prossima volta le osservazioni dell’UIF sugli aspetti delle transazioni finanziarie più immediatamente ricongiungibili ai vari aspetti della criminalità.

Gaetano Burrattini e Salvatore Infantino

Dall’analisi dei dati dell’UIF una guida per gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi contro il riciclaggio [1° Parte]

guardia-di-finanzaCari amici,

Con la fine del 2012 si è concluso il primo quinquennio di vita dell’Unità di informazione finanziaria che, a seguito del decreto legislativo n. 231 del 2007, è subentrata all’Ufficio italiano dei cambi nell’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Abbiamo deciso di rivolgere quindi un’attenzione particolare  nel nostro blog alle problematiche relative all’antiriciclaggio che interessano tutte le tipologie di interemediari, dedicando a questo tema tre articoli (il primo è questo),  utilizzando ampiamente, le analisi proposte dall’UIF nel rapporto annuale presentato a maggio del 2013 dopo il primo quinquennio di attività , ed i dati statistici aggiornati al primo semestre del 2013 che , sempre l’UIF ci ha proposto in questi giorni .

L’ Unità di informazione Finanziaria (UIF) è una struttura che opera all’interno della Banca d’Italia.

Ai sensi del d.lgs. 231/2007, l’UIF riceve le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ne effettua l’analisi finanziaria – archiviando quelle ritenute infondate – e le trasmette, accompagnate da una relazione tecnica, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione investigativa antimafia (DIA) per gli eventuali approfondimenti investigativi.

L’Unità di informazione finanziaria ha contribuito alla diffusione di una cultura dell’antiriciclaggio, accrescendo, in particolare, la sensibilità degli operatori verso l’adempimento degli obblighi segnaletici. La risposta del sistema è stata positiva, come attesta il sensibile aumento delle segnalazioni di operazioni sospette. Dal 1997, anno di avvio del relativo obbligo, sono pervenute all’Unità circa 250.000 segnalazioni, di cui 189.000 (il 75%) nell’ultimo quinquennio e oltre 67.000 nel solo 2012, con un aumento, rispetto al 2011, di 17.972 unità, pari a un incremento percentuale del 36,6%.

In merito alla distribuzione delle segnalazioni per classi di operatori, le banche e Poste Italiane S.p.A. si confermano le categorie di intermediari che inoltrano la maggior parte delle segnalazioni, oltre il 90%. 

L’incremento è sostanzialmente dovuto al numero di segnalazioni, più che raddoppiate rispetto all’anno precedente, legate al fenomeno, in forte espansione, dell’utilizzo anomalo delle carte di pagamento

È in diminuzione la percentuale di segnalazioni trasmesse dagli intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario (TUB), pari a circa il 7 % del totale rispetto all’11 % del 2011; mentre costante nel complesso risulta l’incidenza delle segnalazioni trasmesse dalle imprese assicurative e dagli altri segnalanti.

Nel primo semestre del 2013 L’UIF ha registrato un calo dell’8% rispetto al primo semestre del 2012 ; tale calo riflette principalmente la diminuzione delle segnalazioni inviate dalle banche, diminuzione dovuta non tanto ad una minore attenzione al problema delle procedure, ma piuttosto dovuta ad una più efficiente gestione delle segnalazioni da parte di queste ultime.  

La Lombardia si conferma di gran lunga la regione con il maggior numero di segnalazioni trasmesse, che con quello del Lazio e della Campania rappresenta oltre il 40% del totale segnalato. 

La quasi totalità delle segnalazioni ricevute ha riguardato sospetti di antiriciclaggio, mentre quelle di sospetto finanziamento al terrorismo si sono mantenute su numeri molto esigui .

Grafico1 

Nel corso del 2012 si è assistito a un incremento particolarmente significativo delle SOS provenienti da imprese non finanziarie e da professionisti che passano da 492 nel 2011 a 2.370 nel 2012 (grafico 4.6), quasi quintuplicando il loro numero. Questa categoria di segnalanti anche nei primi sei mesi del 2013 ha inviato 1.208 pari al 3,8% del totale.

È presumibile che, come si riscontra anche in altri paesi, la scarsità di segnalazioni vada ricondotta anche alla maggiore personalizzazione del rapporto con il cliente e alla persistenza della cultura legata al segreto professionale. 

I notai si confermano la categoria professionale che ha inviato il maggior numero di segnalazioni (1.876) con un’incidenza rispetto al totale che passa da circa il 40% del 2011 a circa l’80% del 2012 (tavola 4.4). La dinamica di forte crescita riscontrata nel 2012 è quindi principalmente ascrivibile a tale categoria di professionisti.

Nello specifico: per i primi sei mesi del 2013 abbiamo avuto su 3.025,7 milioni di importi segnalati da queste categorie professionali, i notai presenti con 2.630,8 milioni .

Le altre categorie professionali presenti in questa classe sono: i commercialisti, gli avvocati, le società di revisione. 

Le transazioni in contante e i bonifici continuano a essere le forme tecniche di operazioni maggiormente segnalate. In particolare, mentre sostanzialmente costante negli ultimi anni risulta la percentuale delle operazioni in contante, rilevante (circa il 9%) appare l’aumento del numero di operazioni costituite da bonifici nazionali. Risulta in esaurimento l’effetto sui bonifici esteri (tornati ai livelli del 2010) della normativa sullo “scudo fiscale”. Per il 2012 si conferma il trend negativo, in termini percentuali, delle operazioni sospette con money transfer, mentre risultano sostanzialmente invariate le quote riferibili alle altre forme tecniche.

Sotto tale profilo di classificazione, l’UIF ha recentemente svolto approfondimenti sull’utilizzo anomalo di carte di pagamento e dei money transfer, dei trust, dei giochi e delle scommesse, delle operazioni sul mercato mobiliare.

Recentemente si è infatti assistito a un notevole incremento delle segnalazioni che attengono a un utilizzo anomalo delle carte prepagate; ciò sembra essere indicativo di un’attenzione nuova, da parte dell’economia illegale, verso canali e strumenti finanziari alternativi al contante – concepiti per agevolare il pagamento di piccole transazioni commerciali – per realizzare condotte fraudolente o illecite, grazie anche alle carenze che si riscontrano nella loro tracciabilità. In numerose segnalazioni si evidenzia, infatti, un uso delle carte che, per importi e modalità, ne snatura la funzione di strumento di pagamento; il risultato che nella pratica viene conseguito è spesso il trasferimento in contanti di ingenti somme di denaro tra soggetti diversi, oltre i limiti particolarmente stringenti a cui la circolazione di contante è stata recentemente sottoposta.

Si sono colti segnali di anomalia anche nell’utilizzo delle carte di credito emesse da intermediari insediati in paesi esteri. È stato rilevato, infatti, che tali carte vengono talora utilizzate per rilevanti prelevamenti di contante presso sportelli ATM italiani di fondi affluiti, in precedenza, su conti societari di comodo. Il numero significativo delle segnalazioni della specie pervenute sembra testimoniare la considerevole ampiezza del fenomeno, che può essere adeguatamente analizzato solo attraverso una proficua collaborazione con le FIU estere coinvolte nella movimentazione sospetta.

In data 27 febbraio 2012 l’UIF ha pubblicato un comunicato sull’utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelevamenti di denaro contante, invitando gli intermediati a prestare la massima attenzione ai prelievi di contante eseguiti mediante carte di pagamento, anche all’estero, e ad adottare idonee procedure di valutazione e di segnalazione dell’eventuale natura sospetta delle operazioni.

Fra i canali frequentemente utilizzati per operazioni sospette rileva quello dei money transfer, dove, accanto a numerose movimentazioni d’importo modesto e con finalità apparentemente lecite (ad es. risparmi di lavoro trasferiti nei paesi di origine da parte di soggetti stranieri operanti in Italia), si riscontrano di frequente movimentazioni sospette per la difficoltà di individuare logiche correlazioni fra origine/destinazione e nazionalità dei mittenti/riceventi o per il fatto di avvenire fra località talmente vicine (talvolta la stessa città) da rendere palesemente antieconomica la scelta di tale canale.

Gaetano Burrattini e Salvatore Infantino

I dati di CRIF: un’occasione per riflettere sulle prospettive del mercato creditizio

Ogni anno Crif con la presentazione dei dati del mercato delle richieste di finanziamento ci offre l’occasione per discutere ed analizzare l’andamento del nostro mercato di riferimento.

Quest’anno le richieste di mutui sono ancora leggermente al di sotto (-3,6%) rispetto al 2012, anche se incrementano il loro trend nel corso dell’ultimo semestre del 2013, la situazione di questo comparto è purtroppo ancora lontana dai dati che si registravano prima della crisi del 2008 (-51,3%).

Leggermente differenti in termini di percentuali sono i dati relativi ai crediti alle famiglie: crediti non finalizzati e crediti finalizzati che complessivamente registrano un ritardo inferiore rispetto ai picchi di richieste del fatidico 2008 (-21,9%). Più in dettaglio, l’analisi dei prestiti finalizzati rispetto al 2008, registra un ritardo maggiore (-30%) di quello riscontrato dai prestiti personali che risulta più contenuto (-18%).

Domanda di mutui

Quest’ultimo dato ci spinge a fare alcune riflessioni sul comportamento dei consumatori. Possiamo dire, in generale, che con il perdurare della crisi il comportamento dei consumatori si sia fatto più attento e più selettivo privilegiando la formula del prestito personale sia per una generale maggiore economicità e confrontabilità dei costi, che perché meno legata a processi d’acquisto cosiddetti d’impulso.

Nei dati Crif non è analizzata, ma da altri studi si rileva (Assofin), è l’andamento delle richieste di finanziamenti per cessioni del quinto dello stipendio, questa forma di finanziamento quest’anno è cresciuta del 22% rispetto al 2012, anche in questo comparto non si sono ancora raggiunti i livelli del 2008. Ma perché questo settore cresce in un quadro di diminuzione dei volumi di altre forme di finanziamento? Le spiegazioni  sono più di una, proviamo a darne alcune anche noi. Come possiamo vedere dall’analisi dei dati Crif la rischiosità del comparto è cresciuta (le cause sono note) ed in particolare per i prestiti personali è giunta fino al 4%, se ne deduce che le banche hanno iniziato a dirottare disponibilità di capitali verso questa forma tecnica di finanziamento ritenendola meglio garantita rispetto al prestito personale. Una ulteriore spiegazione di tale crescita è anch’ essa connessa alla congiuntura economica, infatti le cessioni del quinto ai pensionati trainano come crescita l’intero comparto, perché sono in gran parte destinate a supportare le necessità dei  componenti del nucleo familiare del pensionato che sempre più spesso sono senza reddito, su questo incide fortemente il dato (ISTAT) dei 9 milioni di italiani in età da lavoro e senza reddito. In conclusione l’esame dei dati ci porta ad individuare, come già fatto più volte nel passato, la anticiclicità dell’andamento della cessioni del quinto dello stipendio rispetto alle altre forme di finanziamento e quindi non possiamo che prevedere buoni dati di crescita nell’immediato futuro per gli operatori specializzati in questo settore.

Tassi di default

L’analisi dei dati Crif ci offre un quadro abbastanza positivo del comparto che riguarda le aziende private, infatti mentre registra un aumento delle richieste di finanziamento ci indica anche che queste ultime non si rivolgono più solo alle banche, ma anche a canali alternativi, per esempio i mini bond, inoltre sempre più di frequente utilizzano le garanzie dei confidi e sono in grado di sfruttare autonomamente od in consorzi di impresa le possibilità dei finanziamenti previsti dai bandi comunitari.

Concludiamo da dove abbiamo cominciato e cioè dal comparto dei mutui, questo comparto merita un’attenzione diversa rispetto al comparto del credito al consumo oppure dei finanziamenti alle aziende, per due ordini di motivi, primo perché la massa più consistente dei finanziamenti intermediata dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività finanziaria, secondo perché vede coinvolti in maniera sempre più predominante soggetti finanziatori provenienti dall’estero che aggrediscono il nostro mercato con tecniche che costringono le nostre banche locali in difesa perché poco propense a strutturare proprie reti di vendita o costruttive relazioni con altri intermediati quali i mediatori creditizi. Il ritardo riscontrato in questo settore, (siamo poco sopra il 50% dei mutui erogati nel 2008) non è stato ridotto dalla politica dei tassi in ribasso adottata dalla BCE sul tasso di riferimento ormai allo 0,25 ed i conseguenti ribassi dell’Euribor (arrivato a dicembre del 2013 allo 0,27) dimostrando ancora una volta, qualora ve ne fosse bisogno, che in assenza di politiche economiche incentrate sulla crescita dell’occupazione e quindi non solo su manovre degli strumenti finanziari anche questo comparto non potrà riprendere a crescere.

Gaetano Burrattini

La Vigilanza sui mediatori creditizi fino al 30 giugno 2014 ancora in mano a Banca d’Italia. E’ un bene o un male?

BankitaliaLa vigilanza sui mediatori creditizi in materia di trasparenza e di antiriciclaggio, rimane un compito della Banca d’Italia almeno fino al 30 giugno di quest’anno.

In effetti non è una sorpresa, infatti non era possibile che l’ O.A.M. con tutti i compiti che doveva svolgere per far partire l’attività di gestione dei due albi , potesse contemporaneamente attivare per la fine del 2013 la vigilanza sui mediatori creditizi, infatti solo a metà di quest’anno l’organismo aveva potuto, con la nomina del responsabile dell’ufficio vigilanza, procedere alla preparazione della “ procedura per la trattazione degli esposti “ e conseguentemente ad organizzare i relativi uffici , questo infatti è un primo atto concreto per contrastare il fenomeno dell’abusivismo nelle due professioni.

Inoltre per procedere ad una concreta forma di vigilanza sul campo, si doveva provvedere ad assumere del personale, cosa che solo ora si sta  facendo, per poi formarlo in un arco di tempo ragionevole.

I mediatori creditizi, fra operativi e non operativi  attualmente sono circa 250 e gestiscono una massa di circa 6.000 collaboratori, su questi soggetti, ma anche per gli agenti in attività finanziaria sta operando, sia per conto dell’O.A.M., che per conto della Banca d’Italia. La GdF effettuando i primi controlli di vigilanza, per cui in effetti l’attività non sta subendo particolari ritardi.

I “ rumors”  del mercato, insieme a quello che leggiamo  purtroppo sempre più frequentemente, sui quotidiani locali, ci riportano casi che, anche partendo da azioni di contrasto alla criminalità organizzata o all’usura, rivelano contatti fra operatori abusivi e istituzioni finanziarie legali. Tali contatti, sono sempre facilitati da carenze o mancanza  delle funzioni di controllo o mancato rispetto delle procedure di controllo antiriciclaggio.

Alcune associazioni di categoria, si sono di recente lamentate per questo spostamento dei termini  del passaggio delle competenze di vigilanza sui mediatori da Banca d’Italia ad O.A.M., asserendo che tale rinvio avrebbe rallentato l’azione di contrasto all’abusivismo nella professione. Personalmente non posso che essere in disaccordo con questa tesi, pur essendo un fautore di una concreta ed effettiva azione di vigilanza sulle categorie di operatori del settore finanziario, tutte nessuna esclusa, non credo che per questo si debba affrettare l’attribuzione di tali compiti all’O.A.M. se tale struttura non è ancora in grado di svolgerli efficientemente, (avevamo già l’UIC che lo faceva solo sulla carta) e ritengo che la Banca d’Italia non sottovaluti il problema.

Inoltre sono curioso di verificare se l’istituzione di una procedura per la trattazione degli esposti sarà concretamente utilizzata dagli operatori del settore. Personalmente sarei scettico, troppo spesso nel passato della storia del settore finanziario ed assicurativo si è preferito tacere anzichè denunciare. Un pò tutti i soggetti hanno preferito accomunarsi alle tre famose scimmiette (io non vedo , tu non  senti, egli non parla), ma naturalmente sarò felice di sbagliarmi.

Gaetano Burrattini

Nuovi criteri per la formazione OAM?

E’ sempre importante l’occasione di incontro che la MFC offre agli operatori del mercato finanziario per conoscersi e confrontarsi con le sue più recenti evoluzioni, in particolare, anche quest’anno l’annual forum 2013 ci ha fornito la possibilità di ascoltare quella che il convegno definisce “La voce dell’OAM” e cioè una intervista ad importanti Membri di rappresentanza dell’Organismo di vigilanza a proposito dei più svariati temi che riguardano la sua vita ed attività.

In particolare quest’anno l’intervista condotta da Enrico Pollino all’avv. Andrea Ciani, uno dei più autorevoli membri dell’OAM, se non altro perché è stato nominato dopo per  molti anni ha seguito la riforma del settore e quindi ne ha oggi una ottima conoscenza. L’intervista è stata incentrata su due temi principali: il primo ha riguardato il più recente orientamento dell’organismo sui temi della cosiddetta “comediazione” e del rapporto fra mediatori ed agenti in attività finanziaria con agenti di assicurazione e broker assicurativi, mentre il secondo tema è stato l’attività di vigilanza ed i riscontri sulla formazione effettuata.

Sulla prima domanda la risposta data dall’avv. Ciani non è andata oltre quanto già scritto dall’Oam nella Comunicazione N° 2 a proposito dell’argomento, mentre in merito al rapporto  fra intermediari del credito e delle assicurazioni è stato ribadito che gli agenti in attività  finanziaria possono avere rapporti di distribuzione dei prodotti assicurativi solo se passano attraverso un accordo di distribuzione con un agente di assicurazione,  specularmente  il mediatore creditizio per la distribuzione degli stessi prodotti dovrà avere un accordo con un broker assicurativo.

Nella seconda parte dell’intervista ha preso la parola l’avv. Ciani, che, prima di intrattenersi sulla descrizione delle attività ispettive condotte dall’Organismo, ha ritenuto opportuno rimarcare con decisione,  che le indicazioni  e le prescrizioni previste dal legislatore nella riforma del T.U.B. non sembrano essere accettate come definitive da molti operatori del settore. Tale opinione ha preso corpo, anche dall’esame sistematico dei quesiti che nel corso del primo anno sono stati posti all’organismo, quesiti in cui si poteva riscontrare, in alcuni casi, invece della ricerca di un chiarimento per la corretta applicazione della norma, la ricerca di un qualsivoglia “escamotage” per agirarla.  Con un giudizio severo circa tale atteggiamento, l’avv. Ciani ha concluso su questo punto  ribadendo che L’organismo nel rispondere a tante richieste di chiarimenti ricevute nel corso della fase iniziale della sua attività ha tenuto conto delle difficoltà del settore nelle prime fasi di applicazione della riforma , con un atteggiamento  differente almeno in questa fase iniziale rispetto ad altri Organismi che pure hanno competenza sul settore come Ivass e Banca d’Italia.

Nell’ultima parte dell’incontro , purtroppo breve perché relegato al termine della manifestazione, sempre l’avv. Ciani ha descritto le prime visite ispettive, all’inizio effettuate su piccole realtà agenziali dai neo assunti ispettori dell’OAM insieme agli ispettori dell’Enasarco, queste visite, sono state precedute da una serie di attività di controllo fatte direttamente da Roma su professionalità ed onorabilità degli iscritti da costoro indicate in  autocertificazioni fornite all’organismo ed anche su questo punto si è soffermato per sottolineare che in futuro, sarà dato meno spazio allo strumento dell’autocertificazione.

Il riscontro più efficace delle prime attività di vigilanza si è avuto sulle attività di formazione, in particolare è stato riscontrato che alcune società di formazione hanno erogato dei test a collaboratori di agenti o mediatori in maniera difforme rispetto a  quanto previsto dall’organismo, in particolare è stato citato il caso di test in cui la società di formazione ha consentito al titolare dell’agenzia o della società di mediazione di effettuare il test ai suoi collaboratori , in questi casi l’OAM sta prendendo provvedimenti, sicuramente chiedendo il rifacimento dei test ( personalmente mi auguro che l’organismo chiederà anche di cambiare società di formazione). A questo proposito l’avv. Ciani ha avuto parole molto critiche sui soggetti sottoposti a queste attività ispettive che nella maggior parte dei casi sono sembrati avere un atteggiamento reticente rispetto all’attività ispettiva stessa, in particolare ha espresso la sua personale opinione sul futuro di questi test che potrebbero essere avocati dall’organismo cosi come gli esami di ammissione agli albi.

Personalmente da operatore del settore della formazione, mi auguro che non sarà questa la strada che intraprenderà l’Organismo,  in quanto penalizzerebbe ingiustamente le società di formazione che operano nel rispetto delle prescrizioni dell’OAM stesso, mentre preferirei che fossero sanzionati gli intermediari che hanno utilizzato tali metodi e le società di formazione che lo hanno consentito.

Gaetano Burrattini

Pubblicati gli esiti delle prove d’esame OAM del 16 Dicembre 2013

L’OAM ha reso noti gli esiti delle prove d’esame, Sessioni XXI e XXII, tenutesi a Milano il 16 dicembre 2013.
I partecipanti possono verificare l’esito della propria prova cliccando qui.

Le quote di iscrizione all’OAM nel 2014 saranno più basse

OamGiovedì scorso l’OAM ha stabilito il contributo che dovranno versare nel 2014 gli iscritti (e i richiedenti l’iscrizione) negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi e nella Sezione speciale dell’Elenco riservata agli Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento, Promotori finanziari, Agenti e Broker di assicurazione e riassicurazione.

Gli importi che di seguito riportiamo sono stati rivisti al ribasso:

CONTRIBUTI D’ISCRIZIONE PER L’ANNO 2014 

AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA
Società di capitali
(S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a.r.l.)

CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 100 (era 120 nel 2013)
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB

Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000 (era 1.500 nel 2013)

Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 180 (era 200 nel 2013)

MEDIATORI CREDITIZI
Società di capitali
(S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a.r.l.)

CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 100 (era 120 nel 2013)
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB

PROMOTORI FINANZIARI, AGENTI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE, MEDIATORI
DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE, AGENTI CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE
SERVIZI DI PAGAMENTO
Società di capitali
(S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a.r.l.)

CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 50
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB

Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 500

Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 90

Cliccando qui potete scaricare la Circolare 16/13 dell’OAM con tutte le istruzioni per effettuare i versamenti.

Di seguito una tabella riassuntiva dei soggetti iscritti al 30 Novembre negli Elenchi dell’OAM.

Numeri OAM

Agente in Attività Finanziaria e Mediatore Creditizio: Quando si può parlare di vera consulenza?

Consulenza creditiziaOggi operano in Italia circa 200 società di mediazione creditizia. Per mettere su una società di mediazione creditizia oltre ad un capitale sociale di € 120.000 occorre poter contare su un volume d’affari (provvigioni) di circa € 1.500.000 annue, tali da giustificare e sostenere un business complesso sia dal punto di vista normativo che da quello congiunturale .

Queste 200 società operano con una rete di circa 3.000 collaboratori.

La figura predominante sul mercato dell’intermediazione creditizia è però l’agente in attività finanziaria. Attualmente sono iscritti all’albo circa 7.000 agenti e alcune migliaia di collaboratori.

A queste figure ufficiali si affiancano migliaia di segnalatori che esercitano in maniera abusiva la professione di intermediatore.

Una delle più frequenti perplessità degli operatori di fronte alla riforma del settore riguarda le attività cosiddette di consulenza che, sia gli agenti in attività finanziaria, che le società di mediazione creditizia ritengono di poter dare ai propri clienti per arricchire il contenuto della loro specifica offerta di servizi.

Molto spesso la parola consulenza è associata dal mercato ai più diversi contenuti professionali collegati con la vendita dei servizi finanziari. In realtà per rientrare in un ambito più tecnico e meglio aderente alla normativa vigente dobbiamo innanzitutto riferirci all’art. 128 Sexties, che definisce la figura del mediatore creditizio come: “ il soggetto che anche attraverso un’attività di consulenza mette in relazione banche ed intermediari finanziari  con la potenziale clientela”. Non troviamo un analogo riferimento nell’art. 128 quater che definisce la figura dell’agente in attività finanziaria anzi, l’articolo in questione rimarca che: ”l’attività dell’agente (a parte le attività connesse e strumentali) deve essere rivolta esclusivamente alla promozione e conclusione dei contratti offerti dalla mandante”.

Non vi è quindi alcuna previsione di terzietà per l’agente in attività finanziaria rispetto al soggetto preponente, terzietà ed indipendenza invece assolutamente previste per il soggetto che esercita la mediazione creditizia, indipendenza tutelata dal legislatore anche con l’indicazione di limiti fissati per le società preponenti alla partecipazione al capitale sociale del mediatore creditizio.

L’agente in attività finanziaria è infatti parte integrante del sistema distributivo del preponente sia essa una banca oppure un intermediario finanziario, egli risponde nella conduzione della sua attività alle indicazioni commerciali che riceve dal preponente, non è quindi possibile per lui assumere quell’atteggiamento di terzietà fra banca, istituto finanziario e  cliente che sono previsti per un esercizio professionale dell’attività di consulenza. Né può essere passata per consulenza, la diligenza con cui l’agente deve svolgere il suo mandato: sia per quanto riguarda il controllo dell’adeguatezza al profilo del cliente del prodotto offerto, che per esempio la verifica della sostenibilità del finanziamento prima della erogazione  dello stesso, in quanto tali comportamenti derivano oggi da precise previsioni normative e non da libere ed incondizionate scelte di carattere etico o professionale.

Se seguiamo questa chiave di lettura della Consulenza nel settore finanziario, quale servizio aggiuntivo, rispetto agli obblighi di professionalità e competenza che la norma  lega alla promozione, alla vendita od alla semplice messa in relazione del cliente con la banca o con l’istituto finanziario non possiamo che concludere che solo il mediatore creditizio, fra i soggetti previsti dal T.U.B. possa offrire al cliente sia i servizi di consulenza che la più specifica attività di Mediazione creditizia legata all’ottenimento di un finanziamento.

Il settore del credito al consumo, in generale, si presta con difficoltà, alla possibilità di fornire una consulenza che abbia un elevato grado di competenza professionale per molti motivi, fra i più importanti vi sono: l’elevata standardizzazione dell’offerta dovuta alla forte concentrazione del mercato (oggi circa due terzi del mercato Italiano del settore sono controllati da tre soggetti) e la scarsa propensione del consumatore a cercare un servizio di consulenza qualificata se associata con prodotti di credito al consumo che riguardano in genere piccoli importi.    

Il settore dei Mutui Immobiliari al contrario di quello del credito al consumo ha un approccio con il concetto di consulenza diverso, sia perché legato ad una dimensione economica più importante per il consumatore, sia perché legato ad una complessità di valutazioni che non attengono solo alle caratteristiche economiche del prodotto scelto, ma anche a considerazioni di lungo periodo che riguardano ad esempio il mercato immobiliare e la sua evoluzione futura in particolare in relazione alla locazione dell’immobile individuato. Questo settore, come dicevamo, si presta più facilmente a fare apprezzare al consumatore la competenza professionale dell’interlocutore con cui dialoga ed eventualmente a favorire un approccio professionale che valorizza la parte consulenziale del rapporto  fra professionista e consumatore.  

Ma è in settori particolari del mercato finanziario che la parte relativa alla consulenza assume una rilevanza che per le sue specifiche caratteristiche tecniche e molto spesso specialistiche assume un rilievo addirittura maggiore rispetto alla attività cosiddetta “caratteristica” della mediazione creditizia volta alla semplice ricerca ed ottenimento di un finanziamento. In questi specifici settori “di nicchia“ per esempio legati: alle attività di garanzia dei confidi, alla finanza agevolata, oppure semplicemente alla finanza per le aziende si sviluppa l’attività di società di mediazione creditizia che non hanno grandi dimensioni come quelle che si occupano degli altri settori, ma occupano professionisti a cui è richiesto in genere una maggiore e più specifica preparazione professionale per poter prestare questi servizi di consulenza.

Le finalità del nostro sito sono, come al solito, quelle di aiutare i giovani che vogliono conoscere il mercato finanziario ai fini di uno sbocco occupazionale  e di fornire loro informazioni dettagliate e precise per la loro formazione professionale. Oggi chiunque può ascoltare sul mercato  frasi generiche come “ il futuro della professione passa per la formazione e la consulenza “ il nostro proposito è dare ai nostri iscritti un supporto concreto e professionale alla loro crescita che non si esaurisca in generici slogan.

 

Gaetano Burrattini

Nasce oggi EsamePromotore.it – Il nostro nuovo portale dedicato a chi vuole diventare Promotore Finanziario

EsamePromotore.it

Nasce oggi il nostro nuovo sito www.esamepromotore.it – Il Portale dei Futuri Promotori Finanziari. Curato da un team di esperti del settore, sarà il portale dedicato alla formazione dei candidati all’esame per l’iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari.

Sul sito troverete:

– tutte le news sull’esame in anteprima e le principali news del settore;

– tutti gli strumenti e i materiali didattici per la preparazione dell’esame: i libri di testo necessari, i nostri consigli e i suggerimenti su come affrontarlo al meglio;

– una libreria del professionista creditizio per approfondimenti;

– una bacheca di annunci di lavoro gratuita.

Il sito è un blog aperto ai commenti di tutti i lettori, in modo da poter scambiare con gli altri candidati informazioni sull’esame e in generale sul settore.

E’ inoltre possibile iscriversi al nostro sito per essere tempestivamente informati non appena viene pubblicato un nuovo bando d’esame, ricevere via e-mail tutti i nostri aggiornamenti.

Per contattare la nostra redazione per informazioni o suggerimenti potete scrivere a: info@insurancelab.it

Le opportunità nel settore dell’intermediazione creditizia per gli Agenti e i Broker Assicurativi

Credito

Il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 che attua la direttiva 2008/48/CE relativa  ai  contratti  di credito ai consumatori e che modifica il  titolo  VI  del  testo unico bancario in  merito  alla disciplina dei soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi contiene un’interessante opportunità per gli intermediari assicurativi iscritti nelle sez. A e B del RUI.

Il decreto (all’art. 128-quater) prescrive che gli agenti e i broker assicurativi possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria e quindi senza dover superare l’esame OAM.  Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti all’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di 20 ore per biennio realizzati secondo gli standard definiti dall’Organismo di controllo previsto per queste attività dal decreto.

Il D.L. 18-11-2012, n. 179, conv. in L. 17-12-2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, meglio noto come Decreto Crescita bis, ha ribadito che non è necessaria la doppia iscrizione al RUI e all’OAM degli agenti assicurativi. Non costituisce infatti esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari. Il soggetto mandante cura l’aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e risponde per i danni da essi cagionati nell’esercizio dell’attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Sin qui la sintesi dei provvedimenti normativi che caratterizzano l’attività di agenti e broker assicurativi, nella concreta applicazione emergono tuttavia dei problemi operativi che riguardano l’attività, infatti viene ammessa l’attività di promozione ed il collocamento da parte degli agenti di assicurazione, ma non la parte relativa alla conclusione del contratto, occorrerà quindi che la società mandante si assuma l’onere della fase di perfezionamento dello stesso.

Una soluzione alternativa possibile è quella di costituire l’attività di agenzia in attività finanziaria preferibilmente sotto forma di società di capitali (srl), in questo caso nel rispetto di tutte le caratteristiche previste dalla normativa si possono sfruttare pienamente le possibilità previste da questa attività.

La possibilità per gli agenti e i broker assicurativi di esercitare l’attività di promozione e conclusione di contratti relativi a prodotti finanziari senza la necessità di sostenere l’esame presso l’OAM rappresenta comunque un’opportunità di sviluppo da sfruttare.  A breve organizzeremo degli incontri di orientamento e delle attività di formazione finanziaria dedicata ad agenti e broker di assicurazione. Per informazioni potete contattarci all’indirizzo: gb@serviziintegrati.eu

Per quanto riguarda gli agenti e i mediatori creditizi che vogliono invece operare come intermediari assicurativi, il recente D.lgs. 19 settembre 2012, n. 169, contenente “Ulteriori modifiche al D.lgs. 141/2010 recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”, ha precisato che la professione di agente in attività finanziaria e consentita agli agenti assicurativi o promotori finanziari, mentre l’attività di agente in attività finanziaria è incompatibile con quella di mediatore di assicurazione o di riassicurazione (l’incompatibilità si estende anche all’attività di consulenza finanziaria, ivi compresa quella esercitata in forma societaria). Specularmente l’attività di mediazione creditizia è compatibile con quella di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, mentre gli agenti di assicurazione non possono esercitare l’attività di mediazione creditizia. Il tutto, a condizione che vengano rispettati i requisiti previsti per le iscrizioni nei relativi registri, albi e/o elenchi, ivi compreso il superamento dei relativi esami, nonché la rispettiva normativa di settore.